giovedì 9 gennaio 2014

Caldaie, dal MISE chiarimenti sui requisiti per lo scarico a parete
Quelle installate dopo il 31 agosto 2013 devono appartenere alla classe 4 o 5 secondo la classificazione di cui alle norme UNI EN 297, 483 e 15502
Mercoledì 8 Gennaio 2014
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Con una nota del 18 dicembre 2013, il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito, in risposta a un quesito posto, qual è la tipologia dei generatori di calore che possono essere installati in deroga all’obbligo di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto.
Il Mise precisa che è consentito derogare da quanto previsto all'articolo 5, comma 9 del D.P.R. n. 412 del 1993, nei casi previsti dal comma 9-bis dello stesso articolo. In tali casi, ai sensi del comma 9-ter dell'articolo 5 del D.P.R. n. 412 del 1993, i generatori di calore installati successivamente alla data del 31 agosto 2013 devono rispettare quanto di seguito indicato:
- possedere un rendimento termico utile maggiore o uguale a 90+2log (Pn), in corrispondenza di un carico termico pari al 100% della potenza termica utile nominale;
- appartenere alla classe 4 o alla classe 5 secondo la classificazione relativa alle emissioni di NOx indicata dalla norma UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502.
La nota del Mise fa dunque chiarezza sulle caratteristiche che devono possedere igeneratori di calore per lo scarico a parete. In merito, osserva la Cna Installazione Impianti, erano proliferate “interpretazioni distorsive e forzate del comma 9 ter dell’art 17 bis della legge n. 90 del 3 agosto 2013, tendenti a spingere verso l’obbligo d’installazione di caldaie a condensazione, senza che il succitato articolo si esprima in tal senso”.

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