giovedì 19 dicembre 2013

Efficienza energetica, accordo Lazio-Ancitel
Obiettivo: mettere in campo azioni orientate all'uso delle energie rinnovabili e allo sviluppo della clean economy nei comuni laziali
Mercoledì 18 Dicembre 2013
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La Regione Lazio e 'Ancitel Energia e Ambiente' hanno sottoscritto un accordo Quadro della durata di 5 anni nel quale si impegnano, in collaborazione con Anci Lazio, a mettere in campo azioni orientate alla promozione dell'efficienza energetica, all'uso delle energie rinnovabili e allo sviluppo della clean economy nei comuni del Lazio.
UN VASTO PROGRAMMA DI INIZIATIVE. Gli amministratori pubblici verranno supportati attraverso un programma comune di iniziative finalizzate alla sensibilizzazione, alla formazione e alla diffusione di best practices presenti nel territorio nazionale e regionale, favorendo l'impiego di tecnologie innovative, con particolare rilievo per le azioni che permettono una potenziale riduzione dei costi e minori impatti ambientali, l'adeguamento alle normative esistenti, l'adozione di procedure di certificazione volontaria e di qualificazione ambientale delle attività comunali, l'agevolazione all'accesso ai fondi comunitari, nazionali e regionali del periodo 2014-2020, e l'avviamento di progetti pilota ed attività innovative a favore delle città sostenibili.
GLI OBIETTIVI DI ANCITEL E REGIONE LAZIO. Ancitel Energia e Ambiente e Regione Lazio intendono inoltre sostenere: lo sviluppo di politiche di sostenibilità dei trasporti che mirino all'implementazione di una gestione integrata dei servizi e degli strumenti da attuare per ridurre le emissioni di CO2; l'efficientamento delle reti di pubblica illuminazione nel rispetto di politiche di risparmio energetico ed economico; la razionalizzazione e l'ammodernamento dell'edilizia per ridurre i consumi e favorire l'utilizzo di materiali innovativi e diffondere la cultura della bioedilizia e della bioarchitettura.
SODDISFAZIONE DELLE PARTI COINVOLTE
"Ancitel Energia e Ambiente promuove iniziative sul territorio nazionale volte al miglioramento dell'efficienza energetica, degli usi finali dell'energia da conseguirsi mediante l'adozione di cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici, afferma in una nota Filippo Bernocchi, presidente di Ancitel Energia e Ambiente, In quest'ottica abbiamo promosso e sottoscritto l'accordo con la Regione Lazio, identificando nell'ambito delle attività previste un'importante opportunità per i Comuni di ricevere un valido supporto per raggiungere gli obiettivi europei sull'efficienza energetica".
"Con la stipula di questo accordo quadro- aggiunge Fabio Refrigeri, assessore all'Ambiente della Regione Lazio- la Regione Lazio coglie oggi una formidabile opportunità di raccordo con gli enti locali per assistere le esigenze e focalizzare le istanze di tutte le comunità del nostro territorio in tema di efficienza energetica". Soddisfazione espressa anche da Fabio Fiorillo, presidente di 'Anci Lazio', che si dichiara convinto che i “comuni laziali potranno rappresentare un luogo di sperimentazione per promuovere i principi e le azioni integrate delle Smart Cities, aderendo anche al Patto dei Sindaci".

giovedì 21 novembre 2013

Settembre 2013

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Per impianti termici installati ex novo a partire dal 1 settembre 2013 - in tutte le tipologie di immobili - vige l'obbligo di scaricare a tetto. Deroghe previste solo per: sostituzioni di impianti aventi scarico a parete (o in canna ramificata) già esistenti prima del 1 settembre; nel caso di case storiche/stabili vincolati; di fronte all'impossibilità tecnica di sbocco a tetto, asseverata da un progettista. In tali casi, è ammesso lo scarico a parete, purché s'installino generatori di calore a gas (secondo norme UNI) ad alta prestazione energetica e basse emissioni.
(Aggiornato al: 3 settembre 2013)
La Legge n. 90/2Tipologie di scarico fumi caldaia013, entrata in vigore il 4 agosto 2013, ha stabilito nuove disposizioni riguardanti l'evacuazione dei prodotti della combustione degli impianti termici. In particolare, l'art. 17-bis "Requisiti degli impianti termici", al comma 9 stabilisce che:
"Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, allasostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata; 

b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis  è obbligatorio installare generatori di calore a gasche, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter".
In sintesi, rispetto alla precedente norma (per la Legge n. 221/2012, si veda box a fondo pagina), vanno rilevate le seguenti modifiche:
  •  l'obbligo di scaricare a tetto, in via generale, ora è esteso a tutte le tipologie di edifici, anche, ad esempio, a villette unifamiliari  (non solo più quindi agli "edifici costituiti da più unità immobiliari");
  • prima, si poteva scaricare a parete se s'installava una caldaia a condensazione; ora, sono indicati tre casi specifici in cui è possibile scaricare a parete, rispettivamente: se si va a sostituire l'impianto con uno già esistente prima del 1 settembre 2013 che già scaricasse a parete o fosse allacciato a canna collettiva ramificata; se lo scarico a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici; se si dimostra, con un'asseverazione del progettista, che è impossibile tecnicamente realizzare uno sbocco a tetto;
  • lo scarico a parete, ammesso solo per i casi in deroga, è previsto purché gli impianti siano di classe 4 e 5 stelle nel rispetto delle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502 e delle prescrizioni della UNI 7129:2008 (posizionamento dei terminali di tiraggio, distanze da balconi e finestre, aperture di aerazione/ventilazione). Noncompare più l'obbligo, come invece veniva riportato nella precedente normativa, di ricorrere esclusivamente alla specifica tipologia di caldaia a condensazione.
"VECCHIA" NORMATIVA SU SCARICO A PARETE (Legge n. 221/2012)
Dal 19 dicembre 2012 al 31 agosto 2013, bastava installare una caldaia a condensazione per poter scaricare i fumi a parete, mentre per l'installazione di tutti gli altri tipi di impianti termici c'era l'obbligo di collegamento a camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio. In particolare, la Legge n. 221/2012, all'art.34 comma 53, stabiliva che:
"Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione vigente, fatto salvo quanto previsto dal periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni".

giovedì 24 ottobre 2013

LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE:
INIZIO DI UN PROCESSO DI RISPARMIO
MIGLIOR CONFORT ABITATIVO MINOR INQUINAMENTO.


POCHE REGOLE PER UNA CORRETTA
INTRODUZIONE DELLA CONTABILIZZAZIONE
DEL CALORE

• Progettazione dell’ impianto di contabilizzazione
da parte di un tecnico qualificato.
• Introduzione Contabilizzazione e
Termoregolazione.
• Ristrutturazione caldaia e pompe.
• Informazione e Istruzione Condomini.
• Contributi e Finanziamenti.
• Certificazione energetica.

PROGETTAZIONE DELL’IMPIANTO
a) rilievo e certificazione dei corpi scaldanti installati



PROGETTAZIONE DELL’IMPIANTO
a) rilievo e certificazione dei corpi scaldanti installati per la determinazione di:
- potenza nominale UNI 442-2, secondo UNI 10200;
- nuova tabella millesimale “di fatto”;
b) determinazione di:
- diametro delle valvole termostatiche e dei detentori e tipo di raccordo alle tubazioni;
- tipo di valvole termostatiche e di sensore;
- posizione di installazione dei ripartitori;
- tipo di ripartitore e di sensore;
- curva della temperatura di mandata ai fini della precisione di regolazione e della temperatura di ritorno;
c) diagnosi energetica dell’insieme edificio-impianto: è finalizzata principalmente alla determinazione dei parametri richiesti dalla norma UNI 10200. La diagnosi consente inoltre, di valutare la contabilizzazione in un insieme organico di misure di risanamento
energetico e rende disponibili, con un minimo di lavoro aggiuntivo, le certificazioni energetiche dei singoli appartamenti attraverso un programma che consente di calcolare l’edificio come somma di zone.
d) mappatura dell’impianto (codici apparecchi, nome utente, dati di programmazione etc.) da aggiornare ad ogni intervento che ne modifichi i contenuti;
e) stesura del Capitolato,delle istruzioni per l’uso e Certificazione energetica.

Cosa si può fare?



TERTERMOREGOLAZIONI
LE VALVOLE TERMOSTATICHE SI  DOVREBBERO UTILIZZARE IN TUTTI GLI  IMPIANTI PERCHÉ:

• Si bilancia automaticamente l’ impianto.

• Gli apporti gratuiti, le perdite recuperabili e gli effetti degli interventi dell’ isolamento dell’ involucro edilizio si valorizzano solo con una regolazione per singolo ambiente.

• Permettono di usare liberamente radiatori sovradimensionati.

• Permettono di abbassare la temperatura di ritorno dell’ impianto.

• Ognuno può regolare la temperatura secondo le proprie esigenze in ogni stanza.

Valvole Termostatiche
• Sensore a cera tempi di reazione lunghissimi (ore)
• Sensore a liquido tempi di reazione buoni
• Sensore a gas in condensazione reazione pronta.



mercoledì 23 ottobre 2013

CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE: CASI PARTICOLARI IN CONDOMINIO”

Solitamente della contabilizzazione del calore insieme agli altri due argomenti giuridici relativi al riscaldamento negli edifici, ossia la trasformazione dell’impianto in impianti unifamiliari autonomi e il distacco del singolo dall’impianto centralizzato di riscaldamento.
La fonte normativa di riferimento è oggi comunemente rinvenuta nella legge 10/91 della brevemente “legge sul risparmio energetico” in particolare l’art.26 commi 2 e 5.
Accanto a questa si collocano altri interventi normativi specifici dei quali potremo parlare dopo.
Fino alle modifiche apportate nel 2006 alla legge sul risparmio energetico, le disposizioni importanti sull’argomento, contenute nell’art.26 l.cit. contenevano due direttrici principali: la prima era il conseguimento del risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia, la seconda era la possibilità di conseguimento di tale risparmio con vantaggi essenzialmente individuali, quali appunto la possibilità di installare un proprio impianto individuale.
Successivamente l’orientamento del legislatore è venuto a mutare, facendo prevalere essenzialmente il primo indirizzo e diminuendo fortemente il secondo.
Una premessa sulle necessità individuali: il diritto ad avere un funzionamento regolare.
Sono comuni le lamentele da parte di condomini (o di loro inquilini) che affermano che il loro appartamento è insufficientemente riscaldato (o, in alternativa, surriscaldato).
Naturalmente, il problema può sorgere solo quando l'impianto è centralizzato. E la domanda è sempre la stessa: come posso ribellarmi?
Va premesso che la legge non stabilisce un livello minimo di temperatura da serbare nei locali: al contrario fissa solo quello massimo (20 gradi più due di tolleranza per inesatta taratura dell'impianto, secondo il decreto sul risparmio energetico).
Quando l'impianto è centralizzato, cioè è un bene comune, il suo funzionamento è però regolato dal principio generale di uguaglianza dei condomini, principio per il quale tutti i servizi comuni devono essere goduti dai condomini in maniera uguale. Se un proprietario è ben riscaldato e un altro no si ha uno squilibrio.
Quindi, se l'inconveniente è eliminabile senza creare danno agli altri appartamenti, come quasi sempre accade, si ha diritto di chiedere che vengano prese le misure necessarie, anche nel caso in cui occorra affrontare una spesa consistente. Il sistema giusto non è certo incrementare al massimo la potenza per garantire il riscaldamento all'ultimo piano (spesso il più esposto al freddo), perché ciò crea automaticamente il problema del surriscaldamento dei piani bassi, con ripercussioni sulla salute dei loro abitanti nonché violazione delle leggi sul risparmio energetico. Quindi, ove possibile, la caldaia va ritarata, o sostituita e, in mancanza di meglio, vanno aggiunti radiatori ai piani alti.
Per il proprietario dell'appartamento è del tutto impossibile applicarsi un'autoriduzione delle spese, perfino se è casa sua è lasciata completamente al freddo. Lo ha chiarito, più volte, la Cassazione a Sezioni Unite (30 novembre 1996, n. 10492, 10 giugno 1998, n. 5813 e 2 agosto 2001, n. 10560). In sostanza, la giurisprudenza ha affermato che il singolo condomino non ha firmato un contratto con prestazioni corrispettive con il condominio.
Tutt'al più si potrà far causa e chiedere anche eventuali danni (economici, ma anche "esistenziali").
Conversione e distacco: da centralizzato ad autonomo
Il distacco individuale dall’impianto centralizzato
In argomento va posto in risalto che la disciplina dettata dal D.Lgs.311/2006, entrato in vigore il 2 febbraio 2007, ha innovato il disposto dell’art.26 co.2 L.10/91 (in punto di trasformazione dell’impianto centralizzato in impianti unifamiliari a gas), ma ha anche modificato le acquisizioni giurisprudenziali fin oggi maturate in tema di distacco unilaterale. La disposizione in questione, infatti, con una dizione che ha aperto notevoli interrogativi interpretativi, subordina il distacco unilaterale del singolo condomino alla decisione dell’assemblea ed al preventivo rilascio di certificazione energetica o attestazione di diagnosi energetica, talchè il distacco dall’impianto centralizzato non costituisce più esercizio di una facoltà riconosciuta al singolo condòmino.
Il disposto legislativo del 2006 (nuovo art.26 co.2 L.10/91) recita infatti: “Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico e all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’art.1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea.” (come ulteriormente modificato dall’art.27 co.22 L.23-7-2009 n.99)
L’allegato A) del detto decreto legislativo intitolato “Ulteriori definizioni”, al fine di delineare l’ambito di applicabilità della norma, definisce “ristrutturazione di un impianto termico”, fra gli altri, anche gli interventi di risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato.”
In sintesi si espongono alcuni punti che si ritengono fondamentali:
1) La portata della norma. E’ scomparso nella nuova formulazione il riferimento alle “parti comuni di edifici”, con la conseguenza che nella nuova espressione “edifici e impianti” possono intendersi anche quelli di proprietà esclusiva e non solo condominiale, ricomprendendosi allora le vicende del distacco singolo nelle disposizioni di legge sopra riportate.
2) La certificazione. Se il distacco del singolo viene disciplinato dalla nuova norma, colui che intende eseguire il distacco deve munirsi preventivamente
della certificazione energetica o di diagnosi energetica, da portare all’attenzione dei condomini onde ottenerne il consenso.
3) La decisione assembleare. Stando alla lettera della nuova disposizione ogni decisione di intervento su edifici o impianti (privati o comuni) assistita da tale certificazione viene adottata dall’assemblea con la maggioranza semplice delle quote millesimali.
La maggioranza semplice deve intendersi quella dei presenti nell’assemblea chiamata a deliberare sul punto del risparmio energetico, comprendendovi anche le decisioni sul consenso o meno al distacco del singolo dall’impianto centralizzato di riscaldamento.
E’appena il caso di evidenziare che, secondo questa linea interpretativa, le decisioni non corredate dalla certificazione o attestazione di cui sopra non possano che adottarsi all’unanimità.
Il DPR 59/2009 del 2-4-2009 (attuazione delle norme europee sul rendimento energetico in edilizia in riferimento al D.Lgs.192/2005) all’art.4 commi 9 e 10 stabilisce poi che la realizzazione di impianti autonomi (anche in esito a distacco individuale) possa essere consentita solo in casi eccezionali, documentati nella relazione energetica, nei quali non sia possibile il riscaldamento centralizzato.
Premesso sinteticamente quanto sopra, è evidente che il distacco del singolo, è ora molto più difficile che in precedenza, stante anche l’evidente favore del legislatore verso la nuova tendenza ad evitare la somma di impianti unifamiliari, certamente più inquinanti e dispendiosi, a vantaggio del mantenimento di impianti di riscaldamento centralizzati e muniti di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione.
Inoltre viene a mutare radicalmente il quadro giurisprudenziale formatosi nell’interpretazione dell’art.26 co.2 L.10/91 vecchia formulazione, pur non avendosi ad oggi ancora pronunce di riferimento.
Vale la pena di ricordare che il precedente assetto giurisprudenziale (mancando dati normativi) concepiva il distacco come esercizio di una facoltà del singolo condòmino
(cui faceva riscontro una posizione di soggezione degli altri condòmini) che non richiedeva il consenso assembleare.
Faceva eccezione il caso in cui il distacco fosse espressamente vietato dal Regolamento condominiale.
Il condòmino poteva dunque distaccarsi dall’impianto di riscaldamento, rimanendo obbligato al pagamento delle spese di conservazione dell’impianto di riscaldamento (ex art.1118 co.2 cod.civ.), mentre poteva essere esentato dalla contribuzione a quelle ordinarie a condizione di dimostrare che dal suo distacco non derivassero aggravi di spesa o squilibri termici a carico degli atri condòmini.
Gestirsi la caldaia da soli senza essere sottoposti a orari imposti è da sempre il sogno di molto proprietari, soprattutto delle persone che trascorrono molto tempo della giornata fuori casa, al lavoro, e non godono per molte ore di consumi reputati inutili. Tant'è vero che negli annunci di vendita e di locazione immobiliari la parola "termoautonomo" è un plus che attira molto. Ma questa tendenza trova oggi ostacoli, talora insormontabili, quando l'idea sarebbe quella di trasformare un solo impianto in tanti autonomi. A mettersi di mezzo sono state le norme europee, recepite dal D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (entrato in vigore il 25 giugno di quell'anno).
Questo decreto, infatti, in attuazione della legge 192/2005 di attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, vieta nei palazzi residenziali con più di quattro appartamenti la trasformazione di un riscaldamento centralizzato in tanti impianti termoautonomi. La proibizione si estende anche ai condomini con un numero minore di abitanti qualora la potenza nominale del generatore di calore dell'impianto centralizzato sia maggiore o uguale a 100 kW.
Comunque la filosofia del decreto, che ormai coincide con il pensiero della grande maggioranza degli esperti di settore, è che la trasformazione da centralizzato a termoautonomo non sia affatto opera di risparmio. Una sola caldaia consuma e inquina molto meno di tante caldaie sommate e per di più è più facile controllare il suo adeguamento anche alle norme di sicurezza, con controlli periodici. Installando dei contatori (magari dei termoregolatori), stanza per stanza, diviene possibile non solo spegnere e accendere i caloriferi quando si vuole, ma anche determinare un minore riscaldamento dei locali poco abitati (le stanze da letto) e uno maggiore di quelli abitati
(il soggiorno, per esempio), avendo tutti i vantaggi del termoautonomo tradizionale ed evitandone i disagi.
Si pagherà, comunque, in proporzione ai consumi di ciascuno, fatta eccezione una quota (variabile dal 25 al 35%, in genere) per la manutenzione e la gestione della caldaia suddivisa per millesimi.
In teoria, il D.P.R. n. 59/2009 permette che un tecnico giustifichi, con cause di forza maggiore, la necessità della trasformazione della caldaia condominiale in tante singole oppure spieghi quali sono gli impedimenti che vietano l'adozione. Paiono tuttavia molto rari i casi in cui il termotecnico possa affermare che non è possibile mantenere l'impianto unico o è difficile installare i contatori calore.
Va aggiunto che le norme di due regioni (Lombardia e Piemonte) si sono spinte assai più in là e stanno per rendere la contabilizzazione del centralizzato non solo una scelta, ma addirittura un'imposizione per tutti gli impianti già esistenti: in Piemonte entro il 1° settembre 2012 e in Lombardia tra il 1° agosto 2012 e la stessa data del 2014 (a seconda della vetustà dell'impianto). Anche se queste date dovessero essere prorogate (c'è chi lo spera), i nodi prima o poi verranno al pettine, atteso che non risultano ancora interventi normativi di altre Regioni.
Le maggioranze in assemblea
In linea di principio, vaste opere di riparazione straordinaria di un impianto termico necessitano per essere approvate di una maggioranza speciale, in prima e seconda convocazione, pari a quella dei presenti in assemblea che possiedano almeno metà dei millesimi.
Solo in casi rarissimi può essere necessaria una maggioranza particolarmente elevata, prevista per le cosiddette "innovazioni", quella dei condomini che possiedano almeno 2/3 dei millesimi. Accade quando la trasformazione è davvero radicale (per esempio, da metano a legna senza che sia provabile un risparmio energetico), oppure
quando si va a installare un impianto di riscaldamento dove prima non c'era e non se ne sentiva particolarmente la necessità (evidentemente all'estremo Sud della Penisola).
Tuttavia sin dagli anni Novanta la legge speciale n. 10/1991, ha stabilito maggioranze agevolate per gli interventi di risparmio energetico nei commi 2 e 5 dell'art. 26. In particolare, dopo diversi restyling, il comma 2 oggi recita così: "Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico e all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art. 1 (quelle rinnovabili, n.d.A.), individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali - rappresentate dagli intervenuti in assemblea" (come modificato nel 2009).
Quali interventi sono da considerare "volti al contenimento del consumo energetico"?
Va osservato innanzitutto che dalla nuova formulazione della legge è scomparso il riferimento agli interventi di cui all’art.8 (vale a dire la trasformazione in impianti autonomi) per investire una più ampia gamma di interventi manutentivi-migliorativi.
Senz'altro sono comprese in quell’ambito tutte le opere che coinvolgono fonti rinnovabili di energia (sole, vento, idroelettrico, geotermico, biomasse, come legna e pellets, biogas).
Può comunque andar bene qualsiasi intervento programmabile, se porta a un risparmio attestato da una certificazione energetica o una diagnosi energetica. A patto che, naturalmente, si seguano alla lettera le numerose prescrizioni del D.P.R. n. 59/2009, che impone certi parametri di legge per gli interventi sugli impianti di riscaldamento. Tanto per fare qualche esempio, certi rendimenti minimi sia per la caldaia che per le nuove pompe di calore elettriche o a gas (quando li si sostituisce) nonché sonde di rilevamento della temperatura all'esterno dell'edificio per tarare quella interna.
Alle condizioni previste dalle norme tecniche, sono agevolate non solo la ristrutturazione di impianti di riscaldamento, ma anche quella di impianti di
condizionamento estivo e di produzione di acqua calda sanitaria. Via libera anche alle opere di coibentazione degli edifici (per esempio del tetto o anche dei muri, con "cappotti termici"). Può essere consentita a maggioranze ridotte anche la conversione da gasolio al metano, se non altro perché si tratta di un combustibile meno inquinante che allunga il ciclo di vita della caldaia e "sporca" meno camini e canne fumarie. Ciò porta, sul lungo periodo, al miglioramento del rendimento dell'impianto.

LA CONTABILIZZAZIONE
Il comma 5 è dedicato invece a un altro tipo di intervento. La termoregolazione e contabilizzazione del calore.
L’art.26 co.5 L.10/91così stabilisce: “Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile”.
Stavolta non è prevista né la certificazione energetica né la diagnosi: si tratta di un intervento quindi giudicato sempre utile, senza che sia necessario provarlo. Ricordiamo che con termoregolazione si intende la possibilità di predisporre una temperatura prevista nei locali e con contabilizzazione il calcolo, con contatori, dei consumi di carburante. Quanto alle maggioranze si dice (vagamente) che l'assemblea decide a maggioranza, in deroga agli artt. 1120 e 1136 cod. civ. e con la stessa maggioranza si decide anche la spartizione delle spese.
Quale sia questa "maggioranza" non è chiaro, perché in condominio ce ne sono diverse. Ma c'è chi ha parlato di semplice maggioranza dei presenti in assemblea (Trib. Roma n. 39236/2000, n. 36426/2005) o di semplice maggioranza dei millesimi (Trib. Sanremo n. 1452/1999).
Un’autorevole opinione (Petrolati) sostiene che:
- (natura e portata) la contabilizzazione non è un’innovazione in senso proprio, ma semmai solo una modificazione migliorativa, sebbene suscettibile di grande
rilievo, specialmente con riferimento alla modificazione del sistema di ripartizione millesimale;
- (valenza generale della deroga) correttamente comunque, quale che sia la natura dell’intervento di contabilizzazione, la legge stabilisce che l’assemblea delibera in deroga agli artt.1120 e 1136 cod.civ. interamente considerati (e non in riferimento a singoli commi);
- (maggioranza) non è assolutamente certo che ci si possa ancorare al criterio maggioritario personale, sebbene le rarissime pronunce siano in maggioranza in tal senso,
- (soluzione) anzi in mancanza di altri riferimenti normativi, si dovrebbe ricorrere all’applicazione sussidiaria delle norme in tema di comunione, in particolare quelle che fanno riferimento al valore delle quote dei singoli partecipanti in relazione alla totalità dei partecipanti. Ne deriverebbe che la “maggioranza” di cui all’art.26 co.5 sarebbe quella delle quote millesimali riferita alla totalità dei condòmini dell’intero stabile.
Secondo alcuni altri si deve trattare di quella ordinaria, in quanto non diversamente specificato. E cioè quella di metà + 1 degli intervenuti e almeno 500 millesimi (prima convocazione) e della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno un terzo dei condomini e un terzo millesimi (seconda convocazione).
ANALISI DEL DPR 59/2009
Il D.P.R. 59 del 2 aprile 2009 contiene il Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 192 del 19 agosto 2005, di attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
Occorre tenere presente che il DPR è un regolamento (di attuazione) ossia una fonte normativa di grado secondario e subordinato rispetto alla legge formale ordinaria. Un regolamento non può porre norme in contrasto con la legge ordinaria e non può abrogarla o modificarla.
Fra le numerose disposizioni del DPR 59/2009 in materia di rendimento energetico in edilizia figurano anche i commi 9 e 10 dell'art. 4, che si riferiscono specificamente alle centrali termiche condominiali, il primo per quanto riguarda il mantenimento o meno degli impianti termici centralizzati già esistenti e il secondo per quanto riguarda gli interventi di contabilizzazione del calore.
Gli impianti termici centralizzati esistenti.
Valore precettivo del comma 9. Il comma 9 prevede testualmente che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a quattro, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato da 100 kW in su, appartenenti alle categorie E1 ed E2 (secondo la classificazione in base alla destinazione d'uso prevista dall'art. 3 del D.P.R. 412 del 26 agosto 1993), è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; e che le cause tecniche o di forza maggiore per eseguire eventuali interventi diretti alla trasformazione degli impianti termici centralizzati in impianti con generazione di calore separata per ciascuna unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione prevista dal comma 25 dello stesso art. 4 (ai sensi del quale il progettista deve inserire i calcoli e le verifiche in una relazione che attesti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, relazione che, per il disposto dell'art. 28, comma 1, della legge 10/1991, il proprietario dell'edificio o chi ne ha titolo deve depositare presso le amministrazioni che sono competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere previste dagli artt. 25 e 26.

Il D.P.R. 59/2009, quindi, non contiene l'esplicita previsione di un obbligo, ma qualifica soltanto come preferibile il mantenimento degli impianti termici centralizzati negli edifici in cui già esistono.
È allora evidente il cambiamento di impostazione delle nuove norme (lo spirito delle disposizioni originarie della legge 10/1991 era invece chiaramente rivolto ad agevolare la trasformazione di impianti centralizzati in impianti autonomi a gas metano), dato che adesso viene favorito appunto il mantenimento degli impianti termici centralizzati.
Ma non è questo l'aspetto notevole della nuova previsione del D.P.R. 59/2009. Infatti, come si è già detto, l'art. 4, comma 9, letteralmente non impone nulla, ma si limita a dichiarare preferibile il mantenimento degli impianti termici centralizzati negli edifici in cui già esistono; tuttavia, nonostante la formulazione espressa in forma non prescrittiva (ma addirittura in meri termini di “preferibilità”, con una modalità che giuridicamente ha davvero poco senso e che, comunque, non conta esempi analoghi), la disposizione richiede lo stesso di essere letta - e applicata - come se imponesse espressamente il mantenimento degli impianti termici centralizzati, dal momento che, interpretando diversamente la disposizione, non avrebbe alcun senso la parte successiva della disposizione stessa, nel punto in cui si stabilisce che «le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione di cui al comma 25». Infatti, se quella del mantenimento degli impianti termici centralizzati esistenti fosse rimasta una mera facoltà (come lo era prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 59/2009), allora non vi sarebbe stato alcun bisogno di prevedere che, nella relazione sulla rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei suoi impianti termici che il proprietario o chi ne ha le veci deve depositare presso l'amministrazione competente, devono essere dichiarate anche le cause tecniche o di forza maggiore che determinano gli eventuali interventi diretti alla trasformazione degli impianti termici centralizzati in impianti con generazione di calore separata per ciascuna unità abitativa.
Rapporto fra il comma 9 e l’art.26 co.2 L10/91. Lasciando da parte i motivi per cui, come si rilevava all'inizio, il legislatore è passato da una posizione di favore - concretizzata venti anni fa dalle previsioni agevolative contenute nell'art. 26, comma 2, della legge 10/1991 - per la dismissione delle centrali termiche condominiali con contemporanea realizzazione di impianti singoli a gas metano, bisogna aggiungere che, però, una volta superato questo primo aspetto (che riguarda solo l'accertamento del carattere prescrittivo o meno dell'art. 4, comma 9), i problemi non sono tutti risolti, dato che si pone allora il problema - prettamente di interpretazione giuridica - del rapporto fra l'art. 4, comma 9, D.P.R. 59/2009 e l'art. 26, comma 2, legge 10/1991, vale a dire il problema se l'art. 4, comma 9, abbia la forza giuridica di rendere privo di efficacia l'art. 26, comma 2, della legge. Non bisogna infatti dimenticare che una disposizione contenuta in un decreto (come il D.P.R. 59/2009) non è in grado - anche se emanata
successivamente - di prevalere su una disposizione contenuta invece in una legge intesa in senso formale (come la legge 10/1991), con la conseguenza che l'art. 4, comma 9, del decreto, a dispetto del suo contenuto, non può comportare la disapplicazione della disposizione prevista dall'art. 26, comma 2 della legge, che quindi è destinato a trovare ancora applicazione esattamente come è avvenuto dalla sua entrata in vigore nell'anno 1991 fino all'emanazione del D.P.R. 59/2009.
In conclusione, a causa della carente tecnica legislativa ( fenomeno a cui purtroppo siamo abituati da tempo, ma che per fortuna non era ancora pervenuto ai risultati che abbiamo appena visto) utilizzata per il D.P.R. 59/2009 - che non tiene conto nemmeno dei principi basilari sulla gerarchia delle norme giuridiche - la disposizione contenuta nell'art. 4, comma 9, è destinata a non poter produrre alcun effetto concreto e può svolgere semmai la funzione meramente esortativa, e quindi di fatto inutile, che la sua formulazione letterale («in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a quattro e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato da 100 kW in su ... è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti») in effetti è idonea a svolgere.
La contabilizzazione e la termoregolazione del calore
Valore precettivo del comma 10. L'art. 4, comma 10, D.P.R. 59/2009 prevede che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a quattro, appartenenti alle categorie E1 ed E2 (così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del D.P.R. 412 del 26 agosto 1993), in caso di ristrutturazione o di installazione dell'impianto termico devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa; e che gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione di tali interventi oppure l'adozione di altre soluzioni impiantistiche equivalenti devono essere evidenziati nella relazione tecnica prevista dal comma 25.
La previsione contenuta nel comma 10 viene completata dal successivo comma 11 che dispone che le apparecchiature installate devono assicurare un errore di misura, nelle condizioni di utilizzo, inferiore a più o meno il 5%, con riferimento alle norme UNI in
vigore; e che, anche per quanto riguarda le modalità di contabilizzazione, si deve fare riferimento alle vigenti norme e linee guida UNI.
Rapporti con l’art. 26 L.10/91. Per quanto riguarda la contabilizzazione e la termoregolazione del calore, l'art. 4, comma 10, del decreto dispone espressamente che, in caso di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione dell'impianto termico, vengano realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa. Non vi possono essere quindi dubbi sul valore prescrittivo della disposizione in questo caso, ma per quanto riguarda la sua efficacia si presentano gli stessi problemi rilevati a proposito del comma 9 del decreto.
Infatti l'art. 26, comma 5, legge 10/1991 prevede una maggioranza agevolata diretta a favorire la deliberazione avente per oggetto l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore (si stabilisce infatti che «per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli artt. 1120 e 1136 del codice civile»). Adesso, alla possibilità di adottare sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore mediante una delibera che richiede soltanto il voto dell'assemblea di condominio approvato dalla maggioranza (già previsto dall'art. 26, comma 5, legge 10/1991) si dovrebbe sostituire un vero e proprio obbligo di realizzare, in caso di ristrutturazione o di installazione dell'impianto termico, gli interventi necessari per permettere, se tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa (previsto dall'art. 4, comma 10, D.P.R. 59/2009), che renderebbe così sostanzialmente superfluo quanto disposto dall'art. 26, comma 5, imponendo di fatto gli stessi interventi che prima venivano lasciati alla libera scelta dei condomini interessati.
Date tali premesse, è chiaro che si presentano di nuovo gli stessi problemi interpretativi già visti a proposito del comma 9, con gli stessi risultati; dal momento che la disposizione contenuta nel decreto non ha la forza - anche se emanata successivamente - di prevalere su una disposizione contenuta nella legge 10/1991, anche l'art. 4, comma 10, del decreto non può eliminare l'efficacia dell'art. 26, comma 5, della legge,
che quindi è pure destinato a continuare ad avere ancora applicazione esattamente come è avvenuto dalla sua entrata in vigore nell'anno 1991 fino all'emanazione del D.P.R. 59/2009.
Aggiungiamo, per la Regione Lazio, il c.d. Piano per il risanamento della qualità dell’aria emanato il 10 dicembre 2009 (delibera 66/2009) e pubblicato il 20 marzo 2010 in riferimento al D.Lgs.351/1999 artt.8 e 9 e al D.Lgs.03 aprile 2006 n.152 “Norme in materia di tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera”.
Il piano regionale è un provvedimento di amministrazione generale che prevede, all’art.5 delle sue norme di attuazione, che debbano essere rispettati certi standard degli impianti di riscaldamento (lett.a-b-c-g della disposizione) e, ciò che più interessa, l’obbligo di ristrutturare gli impianti di riscaldamento condominiali secondo la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione del calore.
L’ultimo comma dell’art.5 prevedeva, nella sua formulazione originaria, l’obbligo di adeguamento per gli impianti dei comuni di Roma e Frosinone, maggiormente esposti al rischio di criticità sotto l’aspetto ambientale, entro la data del 31-12-2011.
Tuttavia, al momento, nessuno dovrà sborsare un euro per cambiare il sistema di riscaldamento, almeno fino al 2015. Il Consiglio Regionale del Lazio lo scorso dicembre ha rinviato l'adeguamento degli impianti di combustione a uso civile nei Comuni di Roma e Frosinone, prorogando al 31 dicembre del 2015 il termine per la conversione a metano o gpl di tutti gli impianti di riscaldamento alimentati a gasolio e l’installazione dei sistemi di contabilizzazione del calore. Modifica che era stata stabilita dal Consiglio regionale con la delibera del 10 dicembre del 2009 numero 66, che, appunto, imponeva che romani e frusinati spendessero del denaro per adeguare gli impianti di riscaldamento dei loro edifici entro il 2011. La vittoria è arrivata grazie al ricorso in autotutela presentato alla Regione Lazio e al govenatore Renata Polverini da parte dei vertici del Coordinamento Assopetroli-Assoenergia Lazio, assistiti dalla Presidenza dell'Associazione nazionale Assopetroli-Assoenergia.
In conclusione appare chiaro che il Legislatore, sia pure con interventi frammentari o contraddittori, voglia perseguire un fine pubblico molto diverso da quello che appariva giusto venti anni fa, escludendo oggi la possibilità di un sistema di riscaldamento autonomo-individuale e perseguendo invece la finalità di un sistema centralizzato-
contabilizzato che assommi in sé le possibilità e le comodità di un sistema autonomo (o meglio, semiautonomo) con l’economicità di un sistema centralizzato.
Per fare ciò, l’attuale quadro normativo appare realizzare un vero e proprio “imbuto”, imponendo da un lato il passaggio alla contabilizzazione del calore in occasione della ristrutturazione dell’impianto, dall’altro scoraggiando il ricorso alla trasformazione dell’impianto centralizzato in una somma di impianti autonomi, e il distacco del singolo dall’impianto comune.
Non a caso, le modifiche apportate nel 2006 alla legge 10/91 non hanno riguardato la disposizione dell’art.26 comma 5 della legge, concepito già all’epoca in forma fortemente derogativa della disciplina generale in tema di delibere condominiali all’evidente scopo di premiare le decisioni in tema di risparmio energetico.
Ed anzi la successiva produzione legislativa è andata tutta nel senso di privilegiare la contabilizzazione del calore come nuova forma di risparmio energetico.

CASI PARTICOLARI ATTINENTI LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Una volta delineato il quadro normativo, che per la verità non è né chiaro, né lineare, come da tempo ormai accade, occorre trattare dei casi particolari che si possono presentare nel condominio in materia di contabilizzazione.
Sul punto sono rare le pronunce della giurisprudenza e pertanto difetta la casistica risolta in sede giudiziaria.
Vediamo quali sono i casi più frequenti:
A) Un condòmino rifiuta di consentire la contabilizzazione nel proprio appartamento.
Il caso: l’assemblea ha deliberato di passare al sistema di contabilizzazione del calore al fine di conseguire un risparmio energetico. In sede di attuazione della delibera, vincolante per tutti (favorevoli e dissenzienti, astenuti e assenti), un singolo condòmino, ritenendo di portare avanti una propria personale battaglia contro la delibera rifiuta di far entrare in casa il personale tecnico incaricato dell’installazione.
Soluzioni dell’amministratore:
1) La soluzione contenziosa.
La delibera condominiale, come è noto, è esecutiva per legge (art.1137 cod.civ) e vincola al suo rispetto e adempimento tutti i condòmini, anche quelli che hanno manifestato voto contrario.
In forza degli obblighi stabiliti a carico dell’amministratore, spetta a quest’ultimo provvedere all’attuazione delle delibere e far rispettare il Regolamento di condominio (art.1130 cod.civ.).
In tal caso, ove la questione non si risolva bonariamente, l’amministratore ha la possibilità di agire giudizialmente in via di urgenza per ottenere dal Giudice un provvedimento che gli consenta di accedere alla proprietà esclusiva.
La norma sostanziale che l’amministratore può invocare è quella dell’art.843 cod.civ.: “Il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune”
Il mezzo processuale utilizzabile in tali casi è quello della tutela cautelare di urgenza ex art.700 cpc.
Tale soluzione rispetta i due fondamentali requisiti dell’azione cautelare, ossia il fumus boni iuris , consistente nella esecutività e vincolatività della delibera e il periculum in mora, ossia il pericolo di un serio ed irreparabile pregiudizio al godimento del servizio di riscaldamento e dell’impianto modificato con la contabilizzazione ed inoltre il pregiudizio anche economico che i condòmini subirebbero dal rifiuto del singolo
Per quanto attiene alla legittimazione dell’amministratore del condominio, che non richiede la necessità di ricorrere alla preventiva autorizzazione assembleare, essa è assicurata sotto tre aspetti: 1) la necessità di dare attuazione alla delibera che decide l’esecuzione dei lavori, 2) di curare l’osservanza del regolamento, di compiere gli atti conservativi dei diritti sulle parti comuni, che il rifiuto del condomino potrebbe compromettere; non ultimo 3) l’esigenza di adempiere agli impegni relativi al contratto di appalto.
2) La soluzione non contenziosa.
In alternativa è anche possibile e legittimo che l’amministratore (meglio, l’assemblea) attribuisca al condòmino renitente l’intero consumo che risulta per
differenza rispetto a quanto contabilizzato, come se avesse le valvole completamente aperte.
In tale senso soccorre la sentenza del Tribunale di Roma n.9477/2010 G.U. D.ssa Dedato, che riguarda proprio la fattispecie di approvazione del passaggio ad un sistema di contabilizzazione del calore e di conseguente ripartizione delle spese.
Il condòmino aveva impugnato la delibera dell’assemblea che aveva stabilito di applicargli l’intera quota secondo il massimo della potenza calorica ed aveva altresì impugnato il preventivo e il consuntivo di riscaldamento.
Stabilisce la sentenza che “non può ritenersi arbitraria la decisione di attribuire la massima potenza calorica ai radiatori che sono sprovvisti di contabilizzatori del calore, in quanto, non essendo provvisti i radiatori di valvole di chiusura […], appare ragionevole ritenere che il consumo sia pari alla massima potenza calorica del radiatore.”
B) Il condòmino che impugna la delibera sulla nuova ripartizione delle spese.
Altro caso è quello del condòmino che, indipendentemente dall’opposizione alla contabilizzazione del calore, pretende il rispetto dei criteri di ripartizione dettati dal Regolamento condominiale contrattuale e in particolare dalla tabella millesimale di riscaldamento allegata.
Nella sostanza il condòmino sostiene l’illegittimità della delibera assunta ex art.26 co.5 L.10/91 in quanto violerebbe le norme in tema di maggioranze e i criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento.
Innanzitutto occorre ricordare che l’art.26 co.5 stabilisce che: “Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile”.
Vi è dunque un primo dato testuale, che autorizza i condòmini a disporre con la maggioranza agevolata della norma tutte le innovazioni necessarie per il conseguimento del fine di risparmio energetico, anche sotto il profilo della ripartizione delle spese in base al consumo effettivamente registrato.
In giurisprudenza, ancora una volta è di aiuto la Sentenza del Tribunale di Roma n.9477/2010 che sul punto statuisce: “Le disposizioni di cui alla legge n.10 del 1991,
recante norme in tema di uso razionale dell’energia e per il risparmio energetico, per il loro carattere pubblicistico prevalgono sulla disciplina privatistica, donde l’autonomia negoziale dei privati risulta limitata. Ne consegue che, sebbene il regolamento contrattuale preveda il riparto delle spese di gestione su base millesimale, non è necessaria l’unanimità dei consensi per decidere di innovare l’impianto con la creazione di un sistema di contabilizzazione, né tanto meno la maggioranza qualificata di cui all’art.1136 co.5 cod.civ., essendo sufficiente la maggioranza semplice.”
Dunque il Tribunale di Roma propende per la sostituzione delle norme di legge alle norme del regolamento condominiale contrattuale e ai criteri millesimali precedentemente adottati.
Il principio del resto è noto già nel Codice Civile, che all’art.1418 cod.civ. prevede che le norme di un contratto possano essere nulle perché contrastanti con norme imperative.
Le norme in materia di risparmio energetico sono certamente norme imperative sia perché ispirate a criteri volti al raggiungimento di superiori interessi collettivi di benessere sociale costituzionalmente protetti sia perché ispirate alla normativa europea che in forza dell’art.11 Cost. entra nel nostro ordinamento e ne informa le scelte del legislatore.
Dunque, ancorchè il regolamento condominiale sia contrattuale, ovvero frutto dell’accordo originario delle parti, esso viene sopravanzato da norme portatrici di un superiore interesse pubblico al contenimento dei consumi e all’utilizzo razionale dell’energia.
C)) Il condòmino che rifiuta l’installazione essendo già distaccato.
In tale caso particolare il rifiuto appare in linea di massima legittimo e tecnicamente giustificato.
Il singolo condòmino è infatti distaccato già da tempo (supponendo che sia stato autorizzato) e non fruisce dell’impianto termico centralizzato, bensì di un proprio sistema autonomo.
Poiché i misuratori non potrebbero svolgere la loro funzione sull’impianto singolo non ha alcuna utilità installarli.
Il problema è quello dei rapporti fra il distacco già avvenuto e la nuova contabilizzazione del calore, ossia del criterio di calcolo del dovuto da parte del distaccato.
Pur in completa mancanza di criteri di legge, appare preferibile considerare il consumo attribuibile alla singola unità distaccata in relazione allo squilibrio termico ed all’aggravio di spesa, ove esistenti, che arreca al condominio servito dall’impianto termico centralizzato indipendentemente dalla circostanza che il servizio di riscaldamento sia stato contabilizzato o meno.
D) Il condòmino che si vuole distaccare dopo la contabilizzazione.
In tal caso la pretesa si scontra con il rispetto dei fini di contenimento energetico di cui all’art.26 co.2.
Colui che pretende di staccarsi dall’impianto centralizzato dovrà pertanto soggiacere a quanto stabilito dalla legge, producendo attestato di diagnosi energetica e sottoponendo la propria richiesta alla valutazione dell’assemblea ex art.26 co.2 L.10/91.
Non va dimenticato comunque il disposto dell’art.4 co.10 DPR 59/09 che impone nei casi di ristrutturazione (e sappiamo quale è la definizione di “ristrutturazione” di cui all’all.A L.311/2006) il passaggio alla contabilizzazione del calore, relegando il distacco ai soli casi eccezionali di forza maggiore.

TESTO COORDINATO E COMMENTATO – IMPIANTI TERMICI A GAS

TESTO COORDINATO E COMMENTATO – IMPIANTI TERMICI A GAS
D.M. 12 aprile 1996
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la co-struzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.
Legenda:
- In blu sono riportate varie modifiche ed integrazioni, tra cui quelle introdotte dal D.M. 23 luglio 2001(1)
- In corsivo (rosso) sono riportati commenti e chiarimenti sulle principali problematiche relati-ve all'applicazione della presente regola tecnica.
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469; Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee 90/396/CEE del 29 giugno 1990 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di appa-recchi a gas; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; Rilevata la necessità di aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendi per gli impianti di produzione calore alimentati a combustibile gas-soso; Vista la regola tecnica elaborata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto l'art. 11 del ci-tato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Espletata la procedura di informa-zione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317;
Decreta:
Art. 1 - Campo di applicazione
1 - Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei sottoelencati impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW (convenzionalmente tale valore è assunto corrispondente al valore di 30.000 kCal/h indicato nelle precedenti disposizioni), alimentati da combustibili gassosi(2)(3) al-la pressione massima di 0,5 bar ed individua le misure di sicurezza per il raggiungimento degli obiettivi descritti nell'articolo 2:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;
c) forni da pane e altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cucine e lavaggio stoviglie.
Non sono oggetto del presente decreto gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale, gli apparecchi di tipo "A"(4), le stufe catalitiche e gli inceneritori.
1 D.M. 23 luglio 2001 "Modifiche ed integrazioni al Decreto del Ministro dell’interno 12 aprile 1996, relati-vamente ai nastri radianti ed ai moduli a tubi radianti alimentati da combustibili gassosi".
2 Le centrali termiche ad alimentazione promiscua di nuova realizzazione devono osservare le norme più restrittive tra quelle relative all'alimentazione a gas e a gasolio (Nota Prot. n° P896/4134 sott. 58 del 14/8/2000).
3 Può essere ammessa la coesistenza in un'unica centrale termica tra un bruciatore alimentato e gasolio ed uno alimentato a G.P.L. purché: - la centrale termica abbia accesso dall'esterno; - venga realizzato all'esterno del locale un contenimento con soglia rialzata di altezza non inferiore a 20 cm ad almeno 60 cm dall'apertura di ventilazione; - venga installato un rilevatore di G.P.L. a pavi-mento collegato ad un allarme e ad una elettrovalvola per l'intercettazione del gas all'esterno del locale. (Nota Prot. n. P914/4134 sott. 58 del 27/11/2000)
4 Gli Impianti termici a gas realizzati con diffusori radianti ad incandescenza di "tipo A" conformi alla UNI EN 419-1, installati nei luoghi soggetti ad affollamento di persone, di potenzialità superiore a 116 kW, non sono disciplinati da alcuna regola tecnica di prevenzione incendi (dal DM 12/4/1996 sono esclusi gli ap-
Ing. Mauro Malizia – Impianti termici a gas - testo coordinato - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno
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2 - Più apparecchi termici alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti sono considerati come facenti parte di un unico impianto,(5) di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli appa-recchi.(6) All'interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.(7)
parecchi di tipo A) né da norme di buona tecnica (le norme UNI 7129 e UNI 7131 riguardano gli impianti domestici o similari fino a 35 kW). La nota ministeriale P499/4143 del 14 aprile 1998 aveva già dettato indi-cazioni sull'installazione degli apparecchi in oggetto ma, a seguito di alcuni incidenti, due successivi provve-dimenti avevano vietato l'installazione di tali impianti in luoghi di culto.
Con la Lettera - Circolare n. P3185 del 9 marzo 2011 si è provveduto a rimuovere i divieti forniti in pre-cedenza e ad evidenziare alcuni dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione dal progetti-sta, al momento della valutazione del livello di rischio ed alla elaborazione delle conseguenti misure compen-sative derivanti dall'installazione di detti impianti, secondo le procedure di cui al DM 4/5/1998 per le attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio, o con le metodologie del DM 9/5/2007 "Direttive per l'at-tuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio".
A. Fattore di rischio: "Immissione nell'ambiente di prodotti di combustione (monossido di carbonio, anidri-de carbonica, ossido di azoto ...)". La norma UNI EN 13410, applicabile esclusivamente agli apparecchi di ti-po A, stabilisce i requisiti per la ventilazione dei locali per uso non domestico dove siano installati e funzio-nanti apparecchi di riscaldamento sospesi ad irraggiamento alimentati a gas, conformi alla norma UNI EN 419-1. Particolare attenzione dovrà essere posta ai dati di progetto riferiti ai tempi di accensione dell'impian-to, che potrebbero essere sensibilmente variabili in funzione della durata delle attività e condizionati dalle temperature esterne. È necessario assicurare che l'accensione, anche parziale, dell'impianto di riscaldamento sia sempre subordinata alla verifica del rispetto delle prescrizioni richiamate dalla norma citata ed eventual-mente dal progettista, con particolare riferimento: - all'effettiva disponibilità delle aperture necessarie sia per l'evacuazione dell'aria viziata che per il corretto funzionamento degli apparecchi; - all'effettiva attivazione del sistema di ventilazione meccanica, qualora previsto.
Nel caso di ricorso ad impianto di ventilazione meccanica, l'alimentazione del gas alle apparecchiature potrebbe essere direttamente asservita a tale sistema ed interrompersi automaticamente nel caso che la portata di que-sto scenda sotto i valori prescritti, con riarmo manuale per la riammissione del gas alle apparecchiature.
B. Fattore di rischio: "Irraggiamento termico". Per la riduzione del rischio è necessario adottare idonei di-stanziamenti o apposite schermature tra i materiali combustibili esposti all'irraggiamento (elementi in legno, tendaggi, drappeggi, ecc.) e l'elemento radiante. Tali soluzioni devono essere in grado di limitare il flusso termico a valori compatibili con il materiale e devono essere definiti dal progettista dell'impianto.
C. Fattore di rischio: "Presenza di linee di alimentazione del gas all'interno dell'ambiente". Per la valutazio-ne di tale fattore rischio, il progettista dovrà aver preso in esame almeno i seguenti fattori: - Individuazione delle sorgenti di emissione di una eventuale perdita di gas (trafilamenti da tenute di valvole, da giunzioni e raccordi delle tubazioni ecc.); - Determinazione della portata di rilascio; - Individuazione delle fonti di inne-sco efficaci; - Valutazione delle aree con rischio di esplosione;
Per la riduzione del rischio entro limiti ritenuti accettabili possono essere prese in esame misure compensati-ve riconducibili alle parti pertinenti previste dal titolo V del D.M. 12/4/1996 e s.m.i. ovvero ad altri appre-stamenti quali, ad esempio, impianti di rivelazione ed allarme, valvole di intercettazione automatica del flus-so, pressostati, etc, privilegiando in ogni caso, per le tubazioni del gas, un percorso il più possibile esterno al manufatto. Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi a gas e le pareti del locale devono permettere l'accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria. Per gli impianti termici di potenzialità compresa fra i 35 e 116 kW i contenuti della lett. circ. n. P3185 del 9 marzo 2011 possono costituire un utile riferimento. Gli apparecchi devono essere provvisti della marcatura CE e l'impianto, nel suo complesso, è soggetto agli obblighi del DM Svil.Ec. n. 37 del 22/1/2008.
5 Gli impianti termici con potenzialità superiore a 100.000 kcal/h, sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi indipendentemente dal tipo di attività al cui servizio sono installati. Pertanto … più apparecchi, installati all’interno di una chiesa, sono ricompresi nel punto 91 dell’elenco allegato al DM 16 feb-braio 1982, se superano complessivamente le 100.000 Kcal/h. In merito alla normativa tecnica da applicare, stante che gli apparecchi di tipo A di che trattasi sono esclusi dal campo di applicazio-ne del DM 12 aprile 1996, si ritiene che il Comando Provinciale VV.F. dovrà esprimere caso per caso, il proprio motivato parere in merito alla loro installazione sulla base di una valutazione dei rischi e fermo restando l’osservanza delle vigenti norme UNI-CIG (Nota prot. n° P35-P54/4134 sott. 58 del 1/2/2000).
6 L'installazione di bruciatori all’esterno dell’edificio servito, non determina la costituzione di un unico impianto di portata termica complessiva pari alla somma delle singole portate termiche dei bruciatori medesimi. (Chiarimento Nota Prot. n° P1082/4134 sott. 53 del 30 aprile 2002)
7 Il disposto dell’art. 1, co. 2, del DM 12/4/1996 non è applicabile alla seguente tipologia di installa-zione: "più apparecchi, (singolarmente inferiori a 30.000 kcal/h) di portata termica complessiva
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3 - Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII dell'allegata regola tecnica.
Art. 2 - Obiettivi
Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurez-za relativi alla salvaguardia delle persone, degli edifici e dei soccorritori, gli impianti di cui all'articolo precedente devono essere realizzati in modo da:
- evitare accumuli pericolosi di combustibile gassoso nei luoghi di installazione e nei locali diret-tamente comunicanti con essi, nel caso di fuoriuscite accidentali del combustibile medesimo;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti.
Art.3 - Disposizioni tecniche
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi descritti è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.
Art. 4 - Sicurezza degli apparecchi e relativi dispositivi
1 - Gli apparecchi a gas che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/396/CEE del 29 giugno 1990 e i relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo, devono essere mu-niti rispettivamente di marcatura CE e di attestato di conformità ai sensi della citata direttiva.
2 - Fino al 31 dicembre 1995 gli apparecchi e i dispositivi fabbricati in Italia, privi rispettiva-mente della marcatura CE e dell'attestato di conformità, devono rispondere alle prescrizioni della legislazione italiana vigente. Comunque tali apparecchi e dispositivi, immessi in commer-cio fino al 31 dicembre 1995 possono essere installati anche dopo tale data.
3 - Gli apparecchi che non rientrano nel campo di applicazione della citata direttiva 90/396/CEE devono essere costruiti secondo le regole della buona tecnica ai fini della salva-guardia della sicurezza ed essere rispondenti alla vigente legislazione in materia. In ogni caso tali apparecchi dovranno almeno essere dotati di dispositivi di sicurezza, di regolazione e con-trollo, muniti di attestato di conformità ai sensi della direttiva stessa.
Art. 5 - Commercializzazione CEE
I prodotti legalmente riconosciuti in uno dei Paesi dell’Unione Europea sulla base di norme ar-monizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo SEE, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. Nelle more della emanazione di apposite norme armonizzate, agli estintori, alle porte e agli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito della resistenza al fuoco, nonché per i prodotti per i quali è richiesto il re-quisito della reazione al fuoco, si applica la normativa italiana vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della commissione CEE, stabilite nei seguenti decreti del Ministro dell’interno:
- decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
- decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco;
- decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
- decreto 14 dicembre 1993 per le porte e gli altri elementi di chiusura a cui è richiesto il re-quisito di resistenza al fuoco.
Art. 6 - Disposizioni per gli impianti esistenti
1 - Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica su-periore a 116 kW, purché approvati e autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in base alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta.
> 100.000 kcal/h costituiti da 2 unità: una parte esterna all’ambiente (all’aperto) dove si produce il ca-lore, con combustione di gas, e una parte interna all’ambiente che riceve il calore, mediante circolazione di acqua", in quanto i singoli apparecchi di produzione calore sono ubicati all’esterno dell’edificio servito (Nota prot. n. P377/4134 sott. 58 del 9 marzo 1999).
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2 - Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica non superiore a 116 kW, purché realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella esistente e purché realizzata una sola volta e tale da non comportare il supera-mento della portata termica oltre i 116 kW.
3 - In ogni caso successivi aumenti della portata termica realizzati negli impianti di cui ai pre-cedenti commi, richiedono l'adeguamento alle disposizioni del presente decreto.(8)
Art. 7 - Disposizioni finali
Fatto salvo quanto previsto nell’art. 6, del presente decreto, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni impartite in materia dal Ministero dell'Interno.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRU-ZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DA COMBUSTIBILI GASSOSI
TITOLO I
GENERALITÀ
1.1 TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI
Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali approvati con il D.M. 30 novembre 1983. Inoltre, si definisce:
a) APPARECCHIO DI TIPO A: apparecchio previsto per non essere collegato ad un condotto o ad uno speciale dispositivo per l'evacuazione dei prodotti della combustione all'esterno del locale di installazione;
b) APPARECCHIO DI TIPO B: apparecchio previsto per essere collegato ad un condotto o ad un dispositivo di evacuazione dei prodotti della combustione verso l'esterno. L'aria comburente è prelevata direttamente dall'ambiente dove l'apparecchio è collocato;
c) APPARECCHIO DI TIPO C: apparecchio con circuito di combustione a tenuta, che consen-te l'alimentazione di aria comburente al bruciatore con prelievo diretto dall'esterno e contem-poraneamente assicura l'evacuazione diretta all'esterno di prodotti della combustione;
d) CONDOTTE AEROTERMICHE: condotte per il trasporto di aria trattata e/o per la ripresa dell'aria degli ambienti serviti e/o dell'aria esterna da un generatore d'aria calda;
e) CONDOTTE DEL GAS: insieme di tubi, curve, raccordi ed accessori uniti fra loro per la di-stribuzione del gas. Le condotte oggetto della presente regola tecnica sono comprese in una delle seguenti specie definite nel D.M. 24.11.1984:
- 6a specie: condotte per pressioni massime di esercizio maggiori di 0,04 fino a 0,5 bar,
- 7a specie: condotte per pressioni massime di esercizio fino a 0,04 bar;
f) GAS COMBUSTIBILE: ogni combustibile che è allo stato gassoso alla temperatura di 15 °C e alla pressione assoluta di 1013 mbar, come definito nella norma EN 437;
g) GENERATORE DI ARIA CALDA A SCAMBIO DIRETTO: apparecchio destinato al riscal-damento dell'aria mediante produzione di calore in una camera di combustione con scambio termico attraverso pareti dello scambiatore, senza fluido intermediario, in cui il flusso dell'aria è mantenuto da uno o più ventilatori;
h) IMPIANTO INTERNO: complesso delle condotte compreso tra il punto di consegna del gas e gli apparecchi utilizzatori (questi esclusi);
8 Il rispetto integrale della regola tecnica vige per i nuovi impianti e per quelli esistenti, ancorché prece-dentemente autorizzati, per i quali ricorre una modifica che altera le preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (es. passaggio dell’alimentazione da gasolio a gas, aumento della portata termica superiore al 20% di quella precedentemente autorizzata, ecc.). (Nota Prot. n° P736/4134 sott. 58 del 27/6/2001)
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i) IMPIANTO TERMICO: complesso dell'impianto interno, degli apparecchi e degli eventuali accessori destinato alla produzione di calore;
l) MODULO A TUBO RADIANTE: apparecchio destinato al riscaldamento di ambienti median-te emanazione di calore per irraggiamento, costituito da una unità monoblocco composta dal tubo o dal circuito radiante, dall'eventuale riflettore e relative staffe di supporto, dall'eventuale scambiatore, dal bruciatore, dal ventilatore, dai dispositivi di sicurezza, dal pannello di pro-grammazione e controllo, dal programmatore e dagli accessori relativi;
m) LOCALE ESTERNO: locale ubicato su spazio scoperto, anche in adiacenza all'edificio servi-to, purché strutturalmente separato e privo di pareti comuni. Sono considerati locali esterni anche quelli ubicati sulla copertura piana dell'edificio servito, purché privi di pareti comuni;
n) LOCALE FUORI TERRA: locale il cui piano di calpestio è a quota non inferiore a quella del piano di riferimento (vedi tavola n.1);
o) LOCALE INTERRATO: locale in cui l'intradosso del solaio di copertura è a quota inferiore a + 0,6 m al di sopra del piano di riferimento (vedi tavole nn. 2A, 2B, 2C);
p) LOCALE SEMINTERRATO: locale che non è definibile fuori terra ne interrato (vedi tavola n.3);
q) PIANO DI RIFERIMENTO: piano della strada pubblica o privata o dello spazio scoperto sul quale è attestata la parete nella quale sono realizzate le aperture di aerazione;
r) PORTATA TERMICA NOMINALE: quantità di energia termica assorbita nell'unità di tempo dall'apparecchio, dichiarata dal costruttore, espressa in kilowatt (kW);
s) PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO: pressione massima relativa del combustibile gas-soso alla quale può essere esercito l'impianto interno;
t) PUNTO DI CONSEGNA DEL GAS: punto di consegna del combustibile gassoso individuato in corrispondenza:
- del raccordo di uscita del gruppo di misurazione;
- del raccordo di uscita della valvola di intercettazione, che delimita la porzione di impianto di proprietà dell'utente, nel caso di assenza del gruppo di misurazione;
- del raccordo di uscita del riduttore di pressione della fase gassosa nel caso di alimentazione da serbatoio;
u) SERRANDA TAGLIAFUOCO: dispositivo di otturazione ad azionamento automatico desti-nato ad interrompere il flusso dell'aria nelle condotte aerotermiche ed a garantire la comparti-mentazione antincendio per un tempo prestabilito;
v) NASTRO RADIANTE: apparecchio destinato al riscaldamento di ambienti mediante emana-zione di calore per irraggiamento costituito da una unità termica e da un circuito di condotte radianti per la distribuzione del calore stesso. L'unità termica è composta da un bruciatore, da un ventilatore-aspiratore, da una camera di combustione, da una camera di ricircolo, dal con-dotto di espulsione fumi, dai dispositivi di controllo e sicurezza, dal pressostato differenziale ed eventualmente dal termostato di sicurezza positiva a riarmo manuale. Le condotte radianti, la cui temperatura superficiale massima deve essere minore di 300 °C, devono essere realizzate con materiale resistente alle alte temperature e isolate termicamente nella parte superiore e laterale, devono essere a tenuta ed esercite costantemente in depressione. Tali condotte aero-termiche sono parte integrante dell'apparecchio.
1.2 LUOGHI DI INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI
Gli apparecchi possono essere installati:
- all'aperto;
- in locali esterni;
- in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito.
Gli apparecchi devono in ogni caso essere installati in modo tale da non essere esposti ad urti o manomissioni.
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TITOLO II
INSTALLAZIONE ALL'APERTO
2.1 DISPOSIZIONI COMUNI
Gli apparecchi installati all'aperto devono essere costruiti per tale tipo di installazione.
È ammessa l'installazione in adiacenza alle pareti dell'edificio servito alle seguenti condizioni: la parete deve possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 30 ed essere realiz-zata con materiale di classe 0 di reazione al fuoco, nonché essere priva di aperture nella zona che si estende, a partire dall'apparecchio, per almeno 0,5 m lateralmente e 1 m superiormente (vedi tavola 4).
Qualora la parete non soddisfi in tutto o in parte tali requisiti:
- gli apparecchi devono distare non meno di 0,6 m dalle pareti degli edifici, oppure
- deve essere interposta una struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 di dimensioni superiori di almeno 0,50 m della proiezione retta dell'apparecchio lateralmente ed 1 m supe-riormente.
2.2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
2.2.1 LIMITAZIONI PER GLI APPARECCHI ALIMENTATI CON GAS A DENSITÀ MAGGIORE DI 0,8
Gli apparecchi devono distare non meno di 5 m da:
- cavità o depressioni, poste al piano di installazione degli apparecchi;
- aperture comunicanti con locali sul piano di posa degli apparecchi o con canalizzazioni dre-nanti.
Tale distanza può essere ridotta del 50% per gli apparecchi di portata termica inferiore a 116 kW.
2.2.2 LIMITAZIONI PER I GENERATORI DI ARIA CALDA INSTALLATI ALL'APERTO
Nel caso il generatore sia a servizio di locali di pubblico spettacolo o di locali soggetti ad affol-lamento superiore a 0,4 persone/m2, deve essere installata sulla condotta dell'aria calda all'e-sterno dei locali serviti, una serranda tagliafuoco di caratteristiche non inferiori a REI 30 asser-vita a dispositivo termico tarato a 80 °C o a impianto automatico di rivelazione incendio. Inol-tre, nel caso in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi o esplosioni, non è permesso il ricircolo dell’aria. Le condotte aerotermiche devono essere con-formi al punto 4.5.3
2.2.3 TUBI RADIANTI INSTALLATI ALL'APERTO
È permessa l'installazione di moduli con la parte radiante posta all'interno dei locali ed il resto dell'apparecchio al di fuori di questi, purché la parete attraversata sia di classe 0 di reazione al fuoco per almeno 1 m dall'elemento radiante. Per la parte installata all'interno si applica quan-to disposto al punto 4.6.
TITOLO III
INSTALLAZIONE IN LOCALI ESTERNI
I locali devono essere ad uso esclusivo e realizzati in materiali di classe 0 di reazione al fuoco. Inoltre essi devono soddisfare i requisiti di ubicazione richiesti al Titolo II, di aerazione richiesti al punto 4.1.2 e di disposizione degli apparecchi al loro interno, richiesti al punto 4.1.3.
TITOLO IV
INSTALLAZIONE IN FABBRICATI DESTINATI ANCHE AD ALTRO USO O IN LOCALI IN-SERITI NELLA VOLUMETRIA DEL FABBRICATO SERVITO.
4.1 DISPOSIZIONI COMUNI
4.1.1 UBICAZIONE
a) Il piano di calpestio dei locali non può essere ubicato a quota inferiore a -5 m al di sotto del piano di riferimento. Nel caso dei locali di cui al punto 4.2.6 è ammesso che tale piano sia a quota più bassa e comunque non inferiore a -10 m dal piano di riferimento.
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b) Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15%(
9) del perimetro, deve essere confi-nante con spazio scoperto(10) o strada pubblica o privata scoperta(11) o nel caso di locali in-terrati, con intercapedine ad uso esclusivo, di sezione orizzontale netta non inferiore a quel-la richiesta per l'aerazione e larga non meno di 0,6 m ed attestata superiormente su spazio scoperto o strada scoperta.
4.1.1.1 LIMITAZIONI DELL'UBICAZIONE DI APPARECCHI ALIMENTATI CON GAS A DENSITÀ MAGGIORE DI 0,8
L'installazione è consentita esclusivamente in locali fuori terra, eventualmente comunicanti con locali anch'essi fuori terra. In entrambi i casi il piano di calpestio non deve presentare avvalla-menti o affossamenti tali da creare sacche di gas che determinino condizioni di pericolo.
4.1.2 APERTURE DI AERAZIONE
I locali devono essere dotati di una o più aperture permanenti(12) di aerazione(13) realizzate su
9 La corretta interpretazione del punto 4.1.1., lettera b), … prevede che una porzione, pari almeno al 15%, delle pareti perimetrali del locale di installazione degli impianti termici, sia confinante con spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta o nel caso di locali interrati, con intercapedine ad uso esclusivo (Nota Prot. n° P1338/4134 sott. 58 del 21/12/1999). (In base a tale chiarimento, non è ri-chiesta la totale attestazione dell'intera parete, ma solo una porzione pari almeno al 15% delle pareti perimetrali).
10 … In via generale, la prescrizione di cui al punto 4.1.1 b) richiedente che almeno una parete, di lun-ghezza non inferiore al 15% del perimetro del locale caldaia, sia confinante con spazio scoperto, è fina-lizzata a garantire la collocazione del locale stesso nell'ambito della fascia perimetrale dell'edificio, e ciò allo scopo di conseguire i seguenti obiettivi di sicurezza:
a) obbligare a posizione i focolari alla periferia del fabbricato; b) assicurare le necessarie condizioni per la realizzazione delle richieste aperture d'aerazione; c) determinare situazioni di luogo atte a facilitare l'intervento delle squadre di soccorso in caso d'incendio.
Da un'attenta lettura della norma, altre finalità non vengono ravvisate, né può farsi minimamente riferi-mento al vecchio concetto del facile cedimento strutturale in caso di esplosione in quanto, non solo non contemplato dalla norma, ma sarebbe in contrasto con quest'ultima se si ha riguardo ai ben definiti valori di resistenza al fuoco che la stessa prescrive per le strutture. Ciò premesso, avendo ora riguardo alla fatti-specie dei locali interrati, giova richiamare che il citato punto 4.1.1 b) prescrive che tali locali siano confi-nanti con "intercapedine ad esclusivo servizio", soggiungendo comunque, subito dopo, che la stessa abbia "sezione orizzontale netta non inferiore a quella richiesta per l'aerazione e lunga non meno di 0,6 m". Da ciò si desume che la specifica funzione dell'intercapedine è connessa all'aerazione e allo scarico dei fumi, e non già a quella di costituire prolungamento volumetrico a tutta altezza del sovrastante spazio scoperto. Peraltro, che una parete insistente su terrapieno scoperto sia da considerare come regolarmente attestata su spazio a cielo libero, lo attesta la circolare n. 73/1971 al punto 1.1, e tale norma, sebbene destinata ad altra tipologia di impianti, costituisce pur sempre un complementare quadro di riferimento interpretativo, tanto più se si tiene presente che la sua emanazione è successiva alla circolare n. 68/1969 di cui l'attuale regola tecnica allegata al D.M. 12/4/1996 costituisce aggiornamento. Si ritiene pertanto che, per i locali caldaia interrati sprovvisti di parete emergente dal terrapieno, e fermo restando il rispetto del prescritto 15% minimo di attestazione lineare sul terrapieno stesso, la prescritta intercapedine può essere di-mensionalmente e geometricamente correlata all'aerazione richiesta, ovvero a quanto previsto per le intercapedini antincendi dal D.M. 30/11/1983 al punto 1.8. (Lett. Circ. n° P1275/4134 del 30/11/2000).
11 Il punto 4.1.1 prevede che i locali caldaia siano attestati anche su “... strada pubblica o privata sco-perta ...” di cui non vengono però dettate le caratteristiche dimensionali minime. Ciò premesso, … una rampa scoperta è da ricomprendere nella fattispecie delle strade private e pertanto idonea ai fini dell'attestazione della parete esterna del locale caldaia, a prescindere dalla relativa lar-ghezza. Una diversa valutazione di quanto sopra formulato, determinerebbe una situazione oggetti-vamente illogica in quanto ammetterebbe l'ubicazione di un locale caldaia attestato su strada pubblica o privata senza vincoli minimi di larghezza, e il divieto invece di ubicazione del medesimo locale ove attestato su rampa scoperta di caratteristiche dimensionali analoghe, se non maggiori, delle prime. (Nota Prot. n° P376/4108 sott. 22/20 del 24/5/2000).
12 I locali, nei quali sono installati impianti di produzione di calore alimentati a combustibile gassoso, ivi compresi i locali cucina, devono avere vani di aerazione permanentemente aperti. (Nota prot. n. P891/4101 sott. 106/33 del 26 luglio 2000)
13 … la vigente normativa di sicurezza di cui al D.M. 12 aprile 1996 non è da ritenere più gravosa di quel-la previgente di cui alla circolare n. 68/1969, ma ne costituisce aggiornamento alle nuove realtà tec-nologiche nel frattempo determinatesi soprattutto nel settore dei materiali, nonché superamento di certi vincoli rivelatisi dall'esperienza troppo restrittivi o non giustificati da riscontri oggettivi, che indu-
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pareti esterne di cui al punto 4.1.1. b); è consentita la protezione delle aperture di aerazione con grigliati metallici, reti e/o alette antipioggia a condizione che non venga ridotta la superfi-cie netta di areazione.
Le aperture di aerazione devono essere realizzate e collocate in modo da evitare la formazione di sacche di gas, indipendentemente dalla conformazione della copertura. Nel caso di coperture piane tali aperture devono essere realizzate nella parte più alta della parete di cui al punto 4.1.1, b).
Ai fini della realizzazione delle aperture di aerazione, la copertura è considerata parete esterna qualora confinante con spazio scoperto e di superficie non inferiore al 50% della superficie in pianta del locale, nel caso dei locali di cui al punto 4.2 e al 20% negli altri casi.
Le superfici libere minime, in funzione della portata termica complessiva non devono essere in-feriori a ("Q" esprime la portata termica, in kW ed "S" la superficie, in cm2):
a) locali fuori terra : S ≥ Q x 10;
b) locali seminterrati ed interrati, fino a quota -5 m dal piano di riferimento: S ≥ Q x 15;
c) locali interrati, a quota compresa tra -5 m e -10 m al di sotto del piano di riferimento, (con-sentiti solo per i locali di cui al punto 4.2.): S ≥ Q x 20 (con un minimo di 5.000 cm2).
Alle serre non si applicano tali valori.
In ogni caso ciascuna apertura non deve avere superficie netta inferiore a 100 cm2.
4.1.2.1 LIMITAZIONI DELLE APERTURE DI AERAZIONE PER GLI APPARECCHI ALIMENTATI CON GAS A DENSITÀ’ MAGGIORE DI 0,8
Almeno i 2/3 della superficie di aerazione devono essere realizzati a filo del piano di calpestio, con un'altezza minima di 0,2 m. Le aperture di aerazione devono distare non meno di 2 m, per portate termiche non superiori a 116 kW e 4,5 m per portate termiche superiori, da cavità, de-pressioni o aperture comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di calpestio o da cana-lizzazioni drenanti.
4.1.3 DISPOSIZIONE DEGLI APPARECCHI ALL'INTERNO DEI LOCALI
Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi e le pareti verticali e orizzontali del locale, nonché le distanze fra gli apparecchi installati nello stesso locale devono permettere l’accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria.
4.2 LOCALI DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER LA CLIMATIZZAZIONE DI EDI-FICI ED AMBIENTI, PER LA PRODUZIONE CENTRALIZZATA DI ACQUA CALDA, ACQUA SURRISCALDATA E/O VAPORE
I locali devono essere destinati esclusivamente agli impianti termici.
4.2.1 UBICAZIONE
I locali non devono risultare sottostanti o contigui a locali di pubblico spettacolo, ad ambienti soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2 o ai relativi sistemi di vie di uscita. Tale sottostanza o contiguità è tuttavia ammessa purché la parete confinante con spazio scoperto,
cevano al ricorso, sempre più frequente, all'istituto della deroga. L'attuale normativa, infatti, alle con-dizioni all'uopo previste - tra le quali quella aggiuntiva di estendere l'apertura d'aerazione a filo soffitto - consente la contiguità dei locali caldaia con locali di pubblico spettacolo e con am-bienti soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2, laddove la circolare n. 68/1969 ne vietava la possibilità. Per quanto riguarda tutti gli altri impianti, la norma prescrive che le aperture di aerazione dei relativi locali siano realizzate nella parte alta della parete esterna, e ciò ai fini di evitare la formazione di sacche di gas. Con tale formulazione, la nuova normativa - sopperendo ad una lacuna della circolare n. 68/69, la quale, parlando di aerazione in termini generici, determinava incongruenze nella scelta ubicativa delle relative aperture - ha inteso richiamare l'attenzione che, ai fini del conse-guimento di un efficace ricambio d'aria, le aperture devono essere realizzate nella parte più alta possibile della parete esterna, compatibilmente con la presenza di strutture portanti emergenti. Fatti salvi, pertanto, i casi in cui le aperture d'aerazione debbono essere necessariamente realizzate a filo soffitto, si ritiene che, in presenza di travi, la prescrizione normativa sia ugualmente soddisfatta con la collocazione delle aperture di aerazione nell'immediata zona sottotrave e, comunque, mai al di sotto della metà superiore della parete. (Lett. Circ. n° P1275/4134 del 30/11/2000)
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strada pubblica o privata scoperta, o nel caso di locali interrati con intercapedine ad uso esclu-sivo, attestata superiormente su spazio scoperto o strada scoperta, si estenda per una lun-ghezza non inferiore al 20% del perimetro e la pressione di esercizio non superi i 0,04 bar.
4.2.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
I locali posti all'interno di fabbricati destinati anche ad altri usi devono costituire compartimen-to antincendio.
Le strutture portanti devono possedere i requisiti di resistenza al fuoco non inferiore a R 120, quelle di separazione da altri ambienti non inferiore a REI 120(14). Le strutture devono essere realizzate con materiale di classe 0 di reazione al fuoco. Nel caso di apparecchi di portata ter-mica complessiva inferiore a 116 kW è ammesso che tali caratteristiche siano ridotte a R60 e REI 60. Ferme restando le limitazioni di cui al punto 4.2.4, l'altezza(15) del locale di installazio-ne deve rispettare le seguenti misure minime, in funzione della portata termica complessiva:
- non superiore a 116 kW: 2.00 m;
- superiore a 116 kW e sino a 350 kW: 2.30 m;
- superiore a 350 kW e sino a 580 kW: 2,60 m;
- superiore a 580 kW: 2.90 m.
4.2.3 APERTURE DI AERAZIONE
La superficie di aerazione, calcolata secondo quanto impartito nel punto 4.1.2, non deve essere in ogni caso inferiore di 3.000 cm2 e nel caso di gas di densità maggiore di 0,8 a 5.000 cm2.
In caso di locali sottostanti o contigui a locali di pubblico spettacolo o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2 o ai relativi sistemi di via di uscita, l'apertura di aerazione si deve estendere a filo del soffitto, nella parte più alta della parete attestata su spazio scoperto o su strada pubblica o privata scoperta o nel caso di locali interrati, su intercapedine ad uso esclusi-vo attestata superiormente su spazio scoperto o strada scoperta. La superficie netta di aera-zione deve essere aumentata del 50% rispetto ai valori indicati al punto 4.1.2 ed in ogni caso deve estendersi lungo almeno il 70% della parete attestata sull'esterno, come sopra specifica-to, per una altezza, in ogni punto, non inferiore a 0,50 m. Nel caso di alimentazione con gas a densità superiore a 0,8, tale apertura deve essere realizzata anche a filo del pavimento nel ri-spetto di quanto previsto al punto 4.1.2.1.
4.2.4 DISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI ALL'INTERNO DEI LOCALI
Lungo il perimetro dell'apparecchio è consentito il passaggio dei canali da fumo e delle condotte aerotermiche, delle tubazioni dell'acqua, gas, vapore e dei cavi elettrici a servizio dell'apparecchio.
È consentita l'installazione a parete di apparecchi previsti per tale tipo di installazione.
È consentito che più apparecchi termici a pavimento o a parete, previsti per il particolare tipo di installazione, siano posti tra loro in adiacenza o sovrapposti, a condizione che tutti i disposi-tivi di sicurezza e di controllo siano facilmente raggiungibili.
Il posizionamento dei vari componenti degli impianti deve essere tale da evitare il rischio di formazione di sacche di gas in misura pericolosa.
4.2.5 ACCESSO
L'accesso può avvenire dall'esterno da:
- spazio scoperto;
- strada pubblica o privata scoperta;
14 I requisiti di resistenza al fuoco previsti al punto 4.2.2 del DM 12 aprile 1996 sono riferiti unicamente alle strutture portanti del locale d’installazione degli apparecchi termici. Per quanto attiene alle carat-teristiche di resistenza al fuoco degli elementi di separazione con altre attività, si deve fare riferimento al valore più alto di resistenza al fuoco, tenuta ed isolamento previsto dalle norme corrispon-denti. (Nota Prot. n° P782/4134 sott. 58 del 3/7/2001)
15 Laddove è prevista l'accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo per gli in-terventi di manutenzione, deve essere assicurata comunque un'altezza minima di 2 m. (Nota Prot. n° P941/4134 sott. 58 del 6/9/2000)
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- porticati(
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- intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m;
oppure dall'interno tramite disimpegno, realizzato in modo da evitare la formazione di sacche di gas, ed avente le seguenti caratteristiche:
a) impianti di portata termica non superiore a 116 kW: resistenza al fuoco della struttura REI 30 e con porte REI 30;
b) impianti di portata termica superiore a 116 kW:
- superficie netta minima di 2 m2;
- resistenza al fuoco della struttura REI 60 e con porte REI 60;
- aerazione a mezzo di aperture di superficie complessiva non inferiore a 0,5 m2 realizzate su parete attestata su spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta, intercapedine. Nel caso di alimentazione con gas a densità non superiore a 0,8, è consentito l'utilizzo di un camino di sezione non inferiore a 0,1 m2.
Nel caso di locali ubicati all'interno del volume di fabbricati destinati, anche parzialmente a pubblico spettacolo, caserme, attività comprese nei punti 51, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90 92 e 94 (per altezza antincendio oltre 54 m), dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 o soggetti ad af-follamento superiore a 0,4 persone per m2, l'accesso deve avvenire direttamente dall'esterno o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.
4.2.5.1 PORTE
Le porte dei locali e dei disimpegni devono:
- essere apribili verso l'esterno e munite di congegno di autochiusura, di altezza minima di 2 m e larghezza minima 0,6 m. Per impianti con portata termica complessiva inferiore a 116 kW il senso di apertura delle porte non è vincolato.
- possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 o REI 30, per impianti di portata termica rispettivamente superiore o non a 116 kW. Alle porte di accesso diretto da spazio scoperto, strada pubblica o privata, scoperta, o da intercapedine antincendio non è ri-chiesto tale requisito, purché siano in materiale di classe 0 di reazione al fuoco.
4.2.6 LIMITAZIONI PER L'INSTALLAZIONE A QUOTA INFERIORE A -5 M E SINO A -10 M AL DI SOTTO DEL PIANO DI RIFERIMENTO
a) Le aperture di aerazione e l'accesso devono essere ricavati su una o più intercapedini antin-cendio, attestate su spazio scoperto, non comunicanti con alcun locale e ad esclusivo uso del locale destinato agli apparecchi.
b) All'esterno del locale ed in prossimità di questo deve essere installata, sulla tubazione di ad-duzione del gas, una valvola automatica del tipo normalmente chiuso asservita al funziona-mento del bruciatore e al dispositivo di controllo della tenuta del tratto di impianto interno tra la valvola stessa e il bruciatore.
c) La pressione di esercizio non deve essere superiore a 0,04 bar.
16 Tra le modalità di accesso ai lati locali caldaia, il DM 12 aprile 1996 prevede anche l’accesso da porticati senza dettare, per questi ultimi, particolari condizioni. Se ne deduce, pertanto, che tale modalità d’accesso è consentita “sic et simpliciter” dalla norma, a prescindere dalle caratteristiche dei singoli porticati. E ciò, d’altra parte, è oggettivamente spiegabile se si ha riguardo alle caratteristiche architettoniche e geometriche proprie dei porticati, caratteristiche che portano senz’altro ad assimilare gli stessi ad ampi disimpegni direttamente areati da spazi esterni su cui prospettano con i loro lati aperti. Giova comunque far rilevare che il succitato decreto consente solamente l’accesso dai porticati, con ciò significando che per le restanti caratteristiche (attestazione, aerazione, resistenza al fuoco del-le strutture, ecc…), i locali caldaia devono rispondere alle specifiche prescrizioni normative. (Nota Prot. n° P1232/4183 sott. 58 del 7/11/2001)
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4.3 LOCALI PER FORNI DA PANE(
17), LAVAGGIO BIANCHERIA, ALTRI LABORATORI ARTIGIANI E STERILIZZAZIONE
Gli apparecchi devono essere installati in locali ad essi esclusivamente destinati o nei locali in cui si svolgono le lavorazioni.
4.3.1 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Le strutture portanti devono possedere i requisiti di resistenza al fuoco non inferiore a R 60, quelle di separazione da altri ambienti non inferiore a REI 60. Per portate termiche complessi-ve fino a 116 kW, sono consentite strutture R/REI 30.
4.3.2 ACCESSO E COMUNICAZIONI
L'accesso può avvenire:
- direttamente dall'esterno, tramite porta larga almeno 0,9 m realizzata in materiale di classe 0 di reazione al fuoco e/o;
- da locali attigui, purché pertinenti l'attività stessa, tramite porte larghe almeno 0,9 m, di re-sistenza al fuoco non inferiore a REI 30, dotate di dispositivo di autochiusura anche del tipo normalmente aperto purché asservito ad un sistema di rivelazione incendi.
4.4 LOCALI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI CUCINA(18) E LAVAGGIO STOVIGLIE(19)
I locali, fatto salvo quanto consentito nel successivo punto 4.4.3, devono essere esclusivamen-te destinati agli apparecchi.
4.4.1 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Le strutture portanti devono possedere resistenza al fuoco non inferiore a R 120, quelle di se-parazione da altri ambienti non inferiore a REI 120. Per impianti di portata termica complessiva fino a 116 kW sono consentite caratteristiche R/REI 60.
17 Forni da pane alimentati a legna ubicati all’interno di centri commerciali: … in via di principio si ribadisce quanto indicato al riguardo dalla Circolare n. 52/82 (Per gli impianti termici alimentati con combustibili solidi potranno essere applicati criteri di sicurezza analoghi a quelli previsti per gli impian-ti alimentati a combustibile liquido per quanto concerne l'ubicazione, le caratteristiche costruttive, le dimensioni, gli accessi e le comunicazioni, le aperture di ventilazione) … Si fa rilevare che primaria mi-sura di sicurezza da fare osservare è la separazione, mediante strutture e porte resistenti al fuo-co, tra l’area d’ubicazione del forno ed i settori aperti al pubblico. Si concorda con il parere di rea-lizzare all’esterno il deposito della legna e di detenerne presso il locale forno solamente il quantitativo minimo strettamente necessario per il fabbisogno giornaliero (Nota prot. n. P1317/4183 sott. 10 del 17 luglio 2001).
18 I forni per pizze, essendo apparecchiature per la cottura di alimenti destinati, di norma, ad essere ser-viti e consumati in loco, sono da assimilare più alla fattispecie degli impianti cucina che a quella dei forni da pane che hanno, invece, finalità prettamente commerciali. Si fa presente quanto segue: 1) Ai fini della determinazione della potenzialità termica complessiva degli impianti, può procedersi alla som-matoria delle loro singole potenzialità solamente se ubicati nel medesimo locale. 2) … anche i forni ali-mentati a legna, ricadendo nella generale fattispecie degli impianti alimentati a combustibile solido, sono da ricomprendere nella previsione del p.to 91 … 3) Si precisa: a) se i forni di cui trattasi sono alimentati a combustibile gassoso, si rinvia a quanto consentito e prescritto dal DM 12/4/96 al punto 4.4.3; b) se tali forni sono alimentati a combustibile solido, si richiama quanto al riguardo previsto dalla Circ. 52/82, ma con l’avvertenza che il rinvio che fa quest’ultima alla Circ. 73/71 non costituisce un obbligo, ma un possibile quadro di riferimento. In ossequio, pertanto, al principio generale di cui all’art. 3 del DPR 577/82 … si ritiene che in analogia a quanto previsto dalla norma per gli impianti alimentati a gas, la permanenza dei forni a legna all’interno dei locali consumazione possa essere consentita pre-scrivendo la medesima modalità di separazione di cui alla lettera f) del citato punto 4.4.3 del DM 12/4/1996 e ponendo il divieto di costituire deposito di legna all’interno dei locali. Presso il forno po-trà essere consentito mantenere un quantitativo minimo di legna strettamente necessario per il fabbiso-gno giornaliero (Nota Prot. n. P110/4183 sott. 10/B3 del 20/11/2001).
19 Il locale cucina ed i servizi accessori (lavaggio, stoviglie, dispensa, spogliatoi, ecc..), devono essere considerati facenti parte di un unico compartimento separato da altri locali pertinenti l’attività servita dall’impianto, secondo i criteri dettati al titolo 4.4 ... (nota Prot. n. P305/4183 sott. 10/B2 del 27/3/2001).
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4.4.2 ACCESSO E COMUNICAZIONI
L'accesso può avvenire direttamente:
- dall'esterno, tramite porta larga almeno 0,9 m in materiale di classe 0 di reazione al fuoco;
- e/o dal locale consumazione pasti, tramite porte larghe almeno 0,9 m di caratteristiche al-meno REI 60 per portate termiche superiori a 116 kW e REI 30 negli altri casi, dotate di di-spositivo di autochiusura anche del tipo normalmente aperto purché asservito ad un sistema di rivelazione incendi.
È consentita la comunicazione con altri locali, pertinenti l'attività servita dall'impianto, tramite disimpegno anche non aerato, con eccezione dei locali destinati a pubblico spettacolo,(20) con i quali la comunicazione può avvenire esclusivamente tramite disimpegno avente le caratteristi-che indicate al punto 4.2.5, b), indipendentemente dalla portata termica.
4.4.2.1 ULTERIORI LIMITAZIONI PER GLI APPARECCHI ALIMENTATI CON GAS A DENSITÀ MAGGIORE DI 0,8
La comunicazione con caserme, locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2, lo-cali di pubblico spettacolo o destinati alle attività di cui ai punti 51, 75, 84, 85, 86, 87 e 89 dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982, può avvenire esclusivamente tramite disimpegno avente le caratteristiche indicate al punto 4.2.5 - b), indipendentemente dalla portata termica.
4.4.3 INSTALLAZIONE IN LOCALI IN CUI AVVIENE ANCHE LA CONSUMAZIONE DI PASTI
L'installazione di apparecchi a servizio di cucine negli stessi locali di consumazione pasti, è consentita alle seguenti ulteriori condizioni:
a) gli apparecchi utilizzati devono essere asserviti a un sistema di evacuazione forzata (p.e.: cappa munita di aspiratore meccanico);
b) l'alimentazione del gas alle apparecchiature deve essere direttamente asservita al sistema di evacuazione forzata e deve interrompersi nel caso che la portata di questo scenda sotto i valori prescritti in seguito; la riammissione del gas alle apparecchiature deve potersi fare solo manualmente;
c) l'atmosfera della zona cucina, durante l'esercizio, deve essere mantenuta costantemente in depressione rispetto a quella della zona consumazione pasti,
d) il sistema di evacuazione deve consentire l'aspirazione di un volume almeno uguale a 1 m3/h di fumi per ogni kW di potenza assorbita dagli apparecchi ad esso asserviti;(21)
e) le cappe o i dispositivi similari devono essere costruiti in materiale di classe 0 di reazione al fuoco e dotati di filtri per grassi e di dispositivi per la raccolta delle eventuali condense;
f) tra la zona cucina e la zona consumazione pasti deve essere realizzata una separazione verti-cale, pendente dalla copertura fino a quota 2,2 m dal pavimento, atta ad evitare l'espandersi dei fumi e dei gas caldi in senso orizzontale all'interno del locale, in materiale di classe 0 di reazione al fuoco ed avente adeguata resistenza meccanica, particolarmente nel vincolo;
g) le comunicazioni dei locali con altri, pertinenti l'attività servita, deve avvenire tramite porte REI 30 con dispositivo di autochiusura;
h) il locale consumazione pasti, in relazione all'affollamento previsto, deve essere servito da vie di circolazione ed uscite, tali da consentire una rapida e sicura evacuazione delle persone presenti in caso di emergenza.
20 Nell’ambito dei locali di pubblico spettacolo destinati a sale da ballo e discoteche è ammessa, ai fini antincendio, la consumazione di pasti e la somministrazione di bevande senza la necessità di dover prevedere a tale scopo aree distinte e separate rispetto al locale ove si svolgono i trat-tenimenti danzanti essendo questi servizi ad uso della sala da ballo e non configurandosi come un’attività di ristorazione indipendente. In ogni caso la comunicazione tra sale da ballo e discoteche e il pertinente locale di installazione di impianti cucina alimentati a gas, può avvenire, ai sensi del pun-to 4.4.2 dell’allegato al D.M. 12 aprile 1996, tramite disimpegno aerato avente le caratteristiche indicate al punto 4.2.5.b). (Nota Prot. n° P628/4109 sott. 44/C.(12) del 15 aprile 2004).
21 Lett. d) così sostituita dal D.M. 19 febbraio 1997.
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4.5 LOCALI DI INSTALLAZIONE DI GENERATORI DI ARIA CALDA A SCAMBIO DIRETTO
4.5.1 LOCALI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AI GENERATORI
I locali e le installazioni devono soddisfare i requisiti richiesti al punto 4.2. È tuttavia ammesso che i locali comunichino con gli ambienti da riscaldare attraverso le condotte aerotermiche, che devono essere conformi al successivo punto 4.5.3. Inoltre:
- nel caso in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da ri-scaldare comportino la formazione di gas, vapori o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi o esplosioni non è permesso il ricircolo dell’aria;
- l'impianto deve essere munito di dispositivo automatico che consenta, in caso di intervento della serranda tagliafuoco, l'espulsione all'esterno dell'aria calda proveniente dall'apparecchio.
- l'intervento della serranda tagliafuoco deve determinare automaticamente lo spegnimento del bruciatore.
4.5.2 LOCALI DI INSTALLAZIONE DESTINATI AD ALTRE ATTIVITÀ
È vietata l'installazione all'interno di: locali di pubblico spettacolo, locali soggetti ad affollamen-to superiore a 0,4 persone/m2, locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori o polveri suscet-tibili di dare luogo ad incendi o esplosioni.
All'interno di autorimesse ed autofficine potranno essere consentiti solo gli apparecchi rispon-denti alle specifiche norme tecniche armonizzate.
4.5.2.1 CARATTERISTICHE DEI LOCALI
Le pareti alle quali siano addossati, eventualmente, gli apparecchi devono possedere caratteri-stiche almeno REI 30 ed in classe 0 di reazione al fuoco.
Qualora non siano soddisfatti i requisiti di incombustibilità o di resistenza al fuoco, l'installazio-ne all'interno deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze:
- 0,60 m tra l'involucro dell'apparecchio e le pareti;
- 1,00 m tra l'involucro dell'apparecchio ed il soffitto.
Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 di dimensioni superiori di almeno 0,50 m della proiezione retta dell'apparec-chio. Inoltre le pareti attraversate, in corrispondenza della condotta di scarico dei prodotti della combustione, devono essere adeguatamente protette. I generatori con bruciatore atmosferico a tiraggio naturale devono essere provvisti di un dispositivo antireflusso dei prodotti della combustione.(22) Nel caso di installazione in ambienti soggetti a depressione o nei quali le lavo-razioni comportano lo sviluppo di apprezzabili quantità di polveri incombustibili, gli apparecchi con bruciatore atmosferico devono essere di tipo C.
4.5.2.3 DISPOSIZIONE DEGLI APPARECCHI
La distanza fra la superficie esterna del generatore di aria calda e della condotta di evacuazio-ne dei gas combusti da eventuali materiali combustibili in deposito deve essere tale da impedi-re il raggiungimento di temperature pericolose ed in ogni caso non inferiore a 4 m. Tali prescri-zioni non si applicano agli apparecchi posti ad un altezza non inferiore a 2,5 m dal pavimento per i quali sono sufficienti distanze minime a 1,5 m.
Gli apparecchi possono essere installati a pavimento od a una altezza inferiore a 2,5 m, se pro-tetti da una recinzione metallica fissa di altezza non inferiore a 1,5 m e distante almeno 0,6 m e comunque posta in modo da consentire le operazioni di manutenzione e di controllo.
4.5.3 CONDOTTE AEROTERMICHE
Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco. I giunti anti-vibranti devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2. (23)
- Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe di reazione al fuoco 0. - Nel caso di condotte
22 Parte soppressa dal D.M. 16 novembre 1999.
23 I requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa aria degli impianti di condizionamento e ventilazione sono stati stabiliti dall’art. 2 del DM 31 marzo 2003 che ha abrogato le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia.
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preisolate, realizzate con diversi componenti tra loro stratificati di cui almeno uno con funzione isolante, è ammessa la classe di reazione al fuoco 0-1. Detta condizione si intende rispettata quando tutte le superfici del manufatto, in condizione d’uso, sono realizzate con materiale incombustibile di spessore non inferiore a 0,08 millimetri e sono in grado di assicurare, anche nel tempo, la continuità di prote-zione del componente isolante interno che deve essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. - I giunti ed i tubi di raccordo, la cui lunghezza non può essere superiore a 5 volte il diametro del raccordo stesso, possono essere realizzati in materiale di classe di reazione al fuoco 0, 0-1, 1-0, 1-1 o 1. - Le condotte di classe 0 possono essere rivestite esternamente con materiali isolanti di classe di rea-zione al fuoco non superiore ad 1. - Nelle more dell’emanazione di specifiche norme tecniche armoniz-zate e dei connessi sistemi di classificazione per la tipologia di prodotti oggetto del presente decreto, sono ammessi manufatti in classe di reazione al fuoco A1, come definita nel sistema di classificazio-ne europeo di cui alla Decisione 2000/147/CE. -Tali materiali devono essere omologati dal Ministero dell’interno ed individuati come “condotte di ventilazione e riscaldamento” o “manufatti completi iso-lanti per condotte di ventilazione e riscaldamento”. La rispondenza a quanto dichiarato dal produttore, circa le modalità di assemblaggio ed installazione del manufatto, dovrà essere attestata dall’installatore mediante apposita dichiarazione di conformità. (art. 2 del DM 31 marzo 2003)
Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale in classe 0 di reazione al fuoco, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle condotte stesse.
Le condotte non possono attraversare luoghi sicuri (che non siano spazi scoperti), vani scala, vani ascensore e locali in cui le lavorazioni o i materiali in deposito comportano il rischio di esplosione e/o incendio. L'attraversamento dei soprarichiamati locali può tuttavia essere am-messo se le condotte o le strutture che le racchiudono hanno una resistenza al fuoco non infe-riore alla classe del locale attraversato ed in ogni caso non inferiore a REI 30.
Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano compartimenti antincendio, deve esse-re installata, in corrispondenza dell'attraversamento, almeno una serranda, avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura attraversata, azionata automaticamente e direttamente da:
- rivelatori di fumo, installati nelle condotte, qualora gli apparecchi siano a servizio di più di un compartimento antincendio e si effettui il ricircolo dell'aria;
- dispositivi termici, tarati a 80 °C , posti in corrispondenza delle serrande stesse negli altri casi.
In ogni caso l'intervento della serranda deve determinare automaticamente lo spegnimento del bruciatore.
4.6 LOCALI DI INSTALLAZIONE DI MODULI A TUBI RADIANTI
È vietata l'installazione all'interno di locali di pubblico spettacolo, locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2, locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in depo-sito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di vapori e/o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi e/o esplosioni.
4.6.1 CARATTERISTICHE DEI LOCALI
Le strutture orizzontali e/o verticali alle quali sono addossati i bruciatori dei moduli a tubi ra-dianti, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R/REI 30 e classe 0 di reazione al fuoco.
Qualora non siano soddisfatti i requisiti di incombustibilità o di resistenza al fuoco delle struttu-re, l'installazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze:
- 0,60 m tra l'involucro dei bruciatori e le pareti;
- 1,00 m tra l'involucro dei bruciatori ed il soffitto.
Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 avente dimensioni lineari maggiori di almeno 0,50 m rispetto a quelle della proiezione retta del bruciatore lateralmente, e 1,0 m rispetto a quelle della proiezione retta del bruciatore superiormente.
Inoltre le strutture attraversate, in corrispondenza della condotta di scarico dei prodotti della combustione, devono essere adeguatamente protette.
4.6.2 DISPOSIZIONE DEI MODULI ALL'INTERNO DEI LOCALI
La distanza tra la superficie esterna del modulo ed eventuali materiali combustibili in deposito
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ed il piano calpestabile deve essere tale da impedire il raggiungimento di temperature pericolo-se ed in ogni caso non inferiore a 4 m.
4.7 INSTALLAZIONE ALL'INTERNO DI SERRE
L'installazione all'interno di serre deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime da superfici combustibili:
- 0,60 m tra l'involucro dell'apparecchio e le pareti;
- 1,00 m tra l'involucro dell'apparecchio ed il soffitto.
Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 di dimensioni superiori di almeno 0,50 m della proiezione retta dell'apparec-chio.
L'aerazione deve essere assicurata da almeno un’apertura di superficie non inferiore a 100 cm2.
4.8. LOCALI DI INSTALLAZIONE DI NASTRI RADIANTI
I nastri radianti devono essere installati rispettando una distanza minima di 4 metri tra il piano di calpestio e il filo inferiore del circuito radiante dell'apparecchio.
Fatto salvo quanto previsto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, è in ogni caso vietata l'installazione dei suddetti apparecchi:
- all'interno di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
- in locali soggetti a densità di affollamento maggiore di 0,4 persone/m2;
- in locali interrati;
- in locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori e/o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi e/o esplosioni.
È ammessa l'installazione di nastri radianti, a condizione che l'unità termica sia posizionata all'aperto:
- in impianti sportivi;
- in locali soggetti ad affollamento con densità maggiore di 0,1 persone/m2.
4.8.1. CARATTERISTICHE DEI LOCALI.
4.8.1.1. UNITÀ TERMICA POSIZIONATA ALL'APERTO.
L'installazione deve essere conforme alle disposizioni di cui al punto 2.1.
4.8.1.2. UNITÀ TERMICA POSIZIONATA ALL'INTERNO DEI LOCALI.
Le strutture orizzontali e/o verticali alle quali sono addossate le unità termiche, devono posse-dere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R/REI 30 e classe 0 di reazione al fuoco.
Qualora non siano soddisfatti i requisiti di incombustibilità o di resistenza al fuoco, l'installazio-ne all'interno deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze:
- 0,60 m tra l'involucro dell'unità termica e le pareti;
- 1,00 m tra l'involucro dell'unità termica ed il soffitto.
Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 avente dimensioni lineari maggiori di almeno 0,50 m rispetto a quelle della proiezione retta dell'unità termica lateralmente, e 1,0 m rispetto a quelle della proiezione retta dell'unità termica superiormente.
Inoltre le strutture attraversate, in corrispondenza della condotta di scarico dei prodotti della combustione, devono essere adeguatamente protette.
4.8.2. DISPOSIZIONE DELLE CONDOTTE RADIANTI ALL'INTERNO DEI LOCALI.
La distanza tra la superficie esterna delle condotte radianti ed eventuali materiali combustibili in deposito deve essere tale da impedire il raggiungimento di temperature pericolose sulla su-perficie dei materiali stessi ai fini dello sviluppo di eventuali incendi e/o reazioni di combustio-ne, ed in ogni caso non minore di 1,5 m.
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Le condotte radianti devono essere installate in modo da garantire, sulla base di specifiche istruzioni tecniche fornite dal costruttore, che la temperatura delle strutture verticali e orizzon-tali alle quali sono addossate le condotte medesime non superi i 50 °C, prevedendo, ove ne-cessario, l'interposizione di idonee schermature di protezione.
4.8.3. APERTURE DI AERAZIONE.
Qualora l'unità termica sia installata all'interno dei locali, deve essere realizzata una superficie permanente di aerazione di sezione almeno pari a quanto prescritto al punto 4.1.2.
La medesima superficie permanente di aerazione deve essere prevista nel caso di installazione dell'unita termica all'aperto, qualora il rapporto fra il volume del locale ove sono installate le condotte radianti ed il volume interno del circuito di condotte radianti, sia minore di 150.
TITOLO V
IMPIANTO INTERNO DI ADDUZIONE DEL GAS(24)
5.1 GENERALITÀ
Il dimensionamento delle tubazioni e degli eventuali riduttori di pressione deve essere tale da garantire il corretto funzionamento degli apparecchi di utilizzazione. L'impianto interno ed i materiali impiegati devono essere conformi alla legislazione tecnica vigente.
5.2 MATERIALI DELLE TUBAZIONI
Possono essere utilizzati esclusivamente tubi idonei. Sono considerati tali quelli rispondenti alle caratteristiche di seguito indicate e realizzati in acciaio, in rame o in polietilene.
5.2.1 TUBI DI ACCIAIO
a) i tubi di acciaio possono essere senza saldatura oppure con saldatura longitudinale e devono avere caratteristiche qualitative e dimensionali non inferiori a quelle indicate dalla norma UNI 8863;
b) i tubi in acciaio con saldatura longitudinale, se interrati, devono avere caratteristiche quali-tative e dimensionali non inferiori a quelle indicate dalla norma UNI 8488.
5.2.2 TUBI DI RAME
I tubi di rame, da utilizzare esclusivamente per le condotte del gas della VII specie (pressione di esercizio non superiore a 0,04 bar) devono avere caratteristiche qualitative e dimensionali non minori di quelle indicate dalla norma UNI 6507, serie B. Nel caso di interramento lo spes-sore non può essere minore di 2,0 mm.
5.2.3 TUBI DI POLIETILENE
I tubi di polietilene, ammessi unicamente per l'interramento all'esterno di edifici, devono avere caratteristiche qualitative e dimensionali non minori di quelle indicate dalla norma UNI ISO 4437 serie S8, con spessore minimo di 3 mm.
5.3 GIUNZIONI, RACCORDI E PEZZI SPECIALI, VALVOLE
5.3.1 TUBAZIONI IN ACCIAIO
a) l'impiego di giunti a tre pezzi è ammesso esclusivamente per i collegamenti iniziale e finale dell'impianto interno;
b) le giunzioni dei tubi di acciaio devono essere realizzate mediante raccordi con filettature o a mezzo saldatura di testa per fusione o a mezzo di raccordi flangiati;
c) nell'utilizzo di raccordi con filettatura è consentito l'impiego di mezzi di tenuta, quali ad esempio canapa con mastici adatti (tranne per il gas con densità maggiore di 0,8), nastro di tetrafluoroetilene, mastici idonei per lo specifico gas. È vietato l'uso di biacca, minio o altri materiali simili;
24 Le tubazioni del gas possono attraversare edifici pregevoli per arte e storia, in quanto l'attuale quadro normativo inerente gli edifici in oggetto specificati non vieta esplicitamente la realizzazione, purché nel rispetto della regola dell'arte. (Nota Prot. n° P121/4109 sott. 51 del 20/3/2001)
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d) tutti i raccordi ed i pezzi speciali devono essere realizzati di acciaio oppure di ghisa mallea-bile; quelli di acciaio con estremità filettate o saldate, quelli di ghisa malleabile con estremi-tà unicamente filettate;
e) le valvole devono essere di facile manovrabilità e manutenzione e con possibilità di rilevare facilmente le posizioni di aperto e di chiuso. Esse devono essere di acciaio, di ottone o di ghisa sferoidale con sezione libera di passaggio non minore del 75% di quella del tubo sul quale vengono inserite. Non è consentito l'uso di ghisa sferoidale nel caso di gas con densità maggiore di 0,8.
5.3.2. TUBAZIONI IN RAME
a) le giunzioni dei tubi di rame devono essere realizzate mediante brasatura capillare forte;
b) i collegamenti mediante raccordi metallici a serraggio meccanico sono ammessi unicamente nel caso di installazioni fuori terra e a vista o ispezionabili. Non sono ammessi raccordi mec-canici con elementi di materiale non metallico. I raccordi ed i pezzi speciali possono essere di rame, di ottone o di bronzo. Le giunzioni miste, tubo di rame con tubo di acciaio, devono essere realizzate mediante brasatura forte o raccordi filettati;
c) non è ammesso l'impiego di giunti misti all'interno degli edifici, ad eccezione del collega-mento della tubazione in rame con l'apparecchio utilizzatore;
d) le valvole per i tubi di rame devono essere di ottone, di bronzo o di acciaio, con le medesi-me caratteristiche di cui al punto 5.3.1 lettera e).
5.3.3. TUBAZIONI IN POLIETILENE
a) i raccordi ed i pezzi speciali devono essere realizzati in polietilene; le giunzioni devono esse-re realizzate mediante saldatura di testa per fusione a mezzo di elementi riscaldanti o me-diante saldatura per elettrofusione o saldatura mediante appositi raccordi elettrosaldabili;
b) le giunzioni miste, tubo di polietilene con tubo metallico, devono essere realizzate mediante raccordi speciali (giunti di transizione) polietilene-metallo idonei per saldatura o raccordi metallici filettati o saldati. Sono altresì ammesse giunzioni flangiate;
c) le valvole per tubi di polietilene possono essere, oltre che dello stesso polietilene, anche con il corpo di ottone, di bronzo o di acciaio, sempre con le medesime caratteristiche di cui al punto 5.3.1. lettera e)
5.4 POSA IN OPERA
5.4.1 PERCORSO DELLE TUBAZIONI
Il percorso tra punto di consegna ed apparecchi utilizzatori deve essere il più breve possibile ed è ammesso:
a) all'esterno dei fabbricati:
- interrato;
- in vista;
- in canaletta;
b) all'interno dei fabbricati:
- in appositi alloggiamenti, in caso di edifici o locali destinati ad uso civile o ad attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco;
- in guaina d'acciaio in caso di attraversamento di locali non ricompresi nei punti precedenti, di androni permanentemente aerati, di intercapedini, a condizione che il percorso sia ispeziona-bile.
Nei locali di installazione degli apparecchi il percorso delle tubazioni è consentito in vista.
Per le installazioni a servizio di locali o edifici adibiti ad attività industriali si applicano le dispo-sizioni previste dal D.M. 24 novembre 1984.
5.4.2 GENERALITÀ
a) le tubazioni devono essere protette contro la corrosione e collocate in modo tale da non su-bire danneggiamenti dovuti ad urti.
b) è vietato l'uso delle tubazioni del gas come dispersori, conduttori di terra o conduttori di protezione di impianti e apparecchiature elettriche, telefono compreso;
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c) è vietata la collocazione delle tubazioni nelle canne fumarie, nei vani e cunicoli destinati a contenere servizi elettrici, telefonici, ascensori o per lo scarico delle immondizie;
d) eventuali riduttori di pressione o prese libere dell'impianto interno devono essere collocati all'esterno degli edifici o, nel caso delle prese libere, anche all'interno dei locali, se destinati esclusivamente all'installazione degli apparecchi. Queste devono essere chiuse o con tappi filettati o con sistemi equivalenti;
e) è vietato l'utilizzo di tubi, rubinetti, accessori, ecc., rimossi da altro impianto già funzionante;
f) all'esterno dei locali di installazione degli apparecchi deve essere installata, sulla tubazione di adduzione del gas, in posizione visibile e facilmente raggiungibile una valvola di intercet-tazione manuale(25) con manovra a chiusura rapida per rotazione di 90° ed arresti di fine corsa nelle posizioni di tutto aperto e di tutto chiuso;
g) per il collegamento dell'impianto interno finale, e iniziale (se alimentato tramite contatore), devono essere utilizzati tubi metallici flessibili continui.
h) nell'attraversamento di muri la tubazione non deve presentare giunzioni o saldature e deve essere protetta da guaina murata con malta di cemento. Nell'attraversamento di muri peri-metrali esterni, l'intercapedine fra guaina e tubazione gas deve essere sigillata con materiali adatti in corrispondenza della parte interna del locale, assicurando comunque il deflusso del gas proveniente da eventuali fughe mediante almeno uno sfiato verso l'esterno;
i) è vietato l'attraversamento di giunti sismici;
l) le condotte, comunque installate, devono distare almeno 2 cm dal rivestimento della parete o dal filo esterno del solaio;
m) fra le condotte ed i cavi o tubi di altri servizi deve essere adottata una distanza minima di 10 cm; nel caso di incrocio, quando tale distanza minima non possa essere rispettata, deve comunque essere evitato il contatto diretto interponendo opportuni setti separatori con ade-guate caratteristiche di rigidità dielettrica e di resistenza meccanica; qualora, nell'incrocio, il tubo del gas sia sottostante a quello dell'acqua, esso deve essere protetto con opportuna guaina impermeabile in materiale incombustibile o non propagante la fiamma;
5.4.3 MODALITÀ DI POSA IN OPERA ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI
5.4.3.1 POSA IN OPERA INTERRATA
a) tutti i tratti interrati delle tubazioni metalliche devono essere provvisti di un adeguato rive-stimento protettivo contro la corrosione ed isolati, mediante giunti dielettrici, da collocarsi fuori terra, nelle immediate prossimità delle risalite della tubazione;
b) le tubazioni devono essere posate su un letto di sabbia lavata, di spessore minimo 100 mm, e ricoperte, per altri 100 mm, di sabbia dello stesso tipo. Per le tubazioni in polietilene è inoltre necessario prevedere, a circa 300 mm sopra la tubazione, la sistemazione di nastri di segnalazione;
c) l'interramento della tubazione, misurato fra la generatrice superiore del tubo ed il livello del terreno, deve essere almeno pari a 600 mm. Nei casi in cui tale profondità non possa essere rispettata occorre prevedere una protezione della tubazione con tubi di acciaio, piastre di calcestruzzo o con uno strato di mattoni pieni;
d) le tubazioni interrate in polietilene devono essere collegate alle tubazioni metalliche prima della fuoriuscita dal terreno e prima del loro ingresso nel fabbricato;
e) le tubazioni metalliche interrate devono essere protette con rivestimento esterno pesante, di tipo bituminoso oppure di materiali plastici, e devono essere posate ad una distanza reci-proca non minore del massimo diametro esterno delle tubazioni (ivi compresi gli spessori delle eventuali guaine). Nel caso di parallelismi, sovrappassi e sottopassi tra i tubi del gas e altre canalizzazioni preesistenti, la distanza minima, misurata fra le due superfici affacciate, deve essere tale da consentire gli eventuali interventi di manutenzione su entrambi i servizi.
25 Sulla possibilità di proteggere la valvola di intercettazione manuale del gas, si fa presente che non esistono motivazioni ostative al riguardo, purchè sia garantita la manovrabilità manuale della val-vola stessa (Nota Prot. n° P704/4134 sott. 58 del 11/6/2001). (In particolare non è in contrasto con la vigente normativa la protezione della valvola di intercettazione del gas entro una cassetta metallica aerata e munita di sportello frangibile tale da assicurare la chiusura rapida).
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5.4.3.2 POSA IN OPERA IN VISTA
1) Le tubazioni installate in vista devono essere adeguatamente ancorate per evitare scuoti-menti, vibrazioni ed oscillazioni. Esse devono essere collocate in posizione tale da impedire urti e danneggiamenti e ove necessario, adeguatamente protette.
2) Le tubazioni di gas di densità non superiore a 0,8 devono essere contraddistinte con il colo-re giallo, continuo o in bande da 20 cm, poste ad una distanza massima di 1 m l'una dall'al-tra. Le altre tubazioni di gas devono essere contraddistinte con il colore giallo, a bande al-ternate da 20 cm di colore arancione. All'interno dei locali serviti dagli apparecchi le tuba-zioni non devono presentare giunti meccanici.
5.4.3.3 POSA IN OPERA IN CANALETTA
Le canalette devono essere:
- ricavate nell'estradosso delle pareti;
- rese stagne verso l'interno delle pareti nelle quali sono ricavate mediante idonea rinzaffatura di malta di cemento;
- nel caso siano chiuse, dotate di almeno due aperture di ventilazione verso l'esterno di almeno 100 cm2 cadauna, poste nella parte alta e nella parte bassa della canaletta. L'apertura alla quota più bassa deve essere provvista di rete tagliafiamma e, nel caso di gas con densità su-periore a 0,8, deve essere ubicata a quota superiore del piano di campagna;
- ad esclusivo servizio dell'impianto;
5.4.4 MODALITÀ DI POSA IN OPERA ALL'INTERNO DEI FABBRICATI
5.4.4.1 POSA IN OPERA IN APPOSITI ALLOGGIAMENTI(26)
L'installazione in appositi alloggiamenti è consentita a condizione che:
- gli alloggiamenti siano realizzati in materiale incombustibile, di resistenza al fuoco pari a quella richiesta per le pareti del locale o del compartimento attraversato ed in ogni caso non inferiore a REI 30;
- le canalizzazioni non presentino giunti meccanici all'interno degli alloggiamenti non ispezio-nabili;
- le pareti degli alloggiamenti siano impermeabili ai gas;
- siano ad esclusivo servizio dell'impianto interno.
- gli alloggiamenti siano permanentemente aerati verso l'esterno con apertura alle due estre-mità; l'apertura di aerazione alla quota più bassa deve essere provvista di rete tagliafiamma e, nel caso di gas con densità maggiore di 0,8, deve essere ubicata a quota superiore al piano di campagna, ad una distanza misurata orizzontalmente di almeno 10 metri da altre aperture alla stessa quota o quota inferiore.
5.4.4.2 POSA IN OPERA IN GUAINA
Le guaine devono essere:
- in vista;
- di acciaio di spessore minimo di 2 mm e di diametro superiore di almeno 2 cm a quello della tubazione del gas;
- le guaine devono essere dotate di almeno uno sfiato verso l'esterno. Nel caso una estremità della guaina sia attestata verso l'interno, questa dovrà essere resa stagna verso l'interno tramite sigillatura in materiale incombustibile.
- le tubazioni non devono presentare giunti meccanici all'interno delle guaine.
- sono consentite guaine metalliche o di plastica, non propagante la fiamma, nell'attraversa-mento di muri o solai esterni. Nell'attraversamento di elementi portanti orizzontali, il tubo deve essere protetto da una guaina sporgente almeno 20 mm dal pavimento e l'intercapedine fra il tubo e il tubo guaina deve essere sigillata con materiali adatti (ad esempio asfalto, ce-
26 Se la tubazione attraversa locali in cui si svolgono attività soggette ai controlli dei Vigili dei Fuoco, le tubazioni devono essere installate in appositi alloggiamenti con le caratteristiche di cui al punto 5.4.4.1 del D.M. 12.04.96 (Nota Prot. n° P419/4134 sott. 58 del 8/4/1999).
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mento plastico e simili). È vietato l'impiego di gesso.
Nel caso di androni fuori terra e non sovrastanti piani cantinati è ammessa la posa in opera delle tubazioni sotto pavimento, protette da guaina corredata di sfiati alle estremità verso l'e-sterno. Nel caso di intercapedini superiormente ventilate ed attestate su spazio scoperto non è richiesta la posa in opera in guaina, purché le tubazioni siano in acciaio con giunzioni saldate.
5.5 GRUPPO DI MISURAZIONE
Il contatore del gas deve essere installato all'esterno in contenitore o nicchia aerata oppure all'interno in locale o in nicchia entrambi aerati direttamente dall'esterno.
5.6 PROVA DI TENUTA DELL'IMPIANTO INTERNO
- La prova di tenuta deve essere eseguita prima di mettere in servizio l'impianto interno e di collegarlo al punto di consegna e agli apparecchi. Se qualche parte dell'impianto non è in vista, la prova di tenuta deve precedere la copertura della tubazione. La prova dei tronchi in guaina contenenti giunzioni saldate deve essere eseguita prima del collegamento alle condotte di im-pianto.
- La prova va effettuata adottando gli accorgimenti necessari per l'esecuzione in condizioni di sicurezza e con le seguenti modalità:
a) si tappano provvisoriamente tutti i raccordi di collegamento agli apparecchi e al contatore;
b) si immette nell'impianto aria od altro gas inerte, fino a che sia raggiunta una pressione pari a:
- impianti di 6a specie: 1 bar,
- impianti di 7a specie: 0,1 bar (tubazioni non interrate), 1 bar (tubazioni interrate);
c) dopo il tempo di attesa necessario per stabilizzare la pressione (comunque non minore di 15 min.), si effettua una prima lettura della pressione, mediante un manometro ad acqua od apparecchio equivalente, di idonea sensibilità minima;
d) la prova deve avere la durata di:
- 24 ore per tubazioni interrate di 6^ specie;
- 4 ore per tubazioni non interrate di 6^ specie;
- 30 min per tubazioni di 7^ specie;
Al termine della prova non devono verificarsi cadute di pressione rispetto alla lettura iniziale.
e) Se si verificassero delle perdite, queste devono essere ricercate con l'ausilio di soluzione sa-ponosa o prodotto equivalente ed eliminate; le parti difettose devono essere sostituite e le guarnizioni rifatte. È vietato riparare dette parti con mastici, ovvero cianfrinarle. Eliminate le perdite, occorre eseguire di nuovo la prova di tenuta dell'impianto.
f) La prova è considerata favorevole quando non si verifichino cadute di pressione. Per ogni prova a pressione deve essere redatto relativo verbale di collaudo.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI
6.1 IMPIANTO ELETTRICO
- l'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968 e tale conformità deve essere attestata secondo le procedure previste dalla legge n. 46 del 5 marzo 1990.(27)
- l'interruttore generale nei locali di cui al punto 4.2 deve essere installato all'esterno dei locali, in posizione segnalata ed accessibile. Negli altri casi deve essere collocato lontano dall'appa-recchio utilizzatore, in posizione facilmente raggiungibile e segnalata.
6.2 MEZZI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI
In ogni locale e in prossimità di ciascun apparecchio deve essere installato un estintore di clas-se 21A 89BC. I mezzi di estinzione degli incendi devono essere idonei alle lavorazioni o ai ma-teriali in deposito nei locali ove questi sono consentiti.
27 Occorre far riferimento al DM 22 gennaio 2008, n. 37 (che ha sostituito la legge n. 46/90).
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6.3 SEGNALETICA DI SICUREZZA
La segnaletica di sicurezza deve richiamare l'attenzione sui divieti e sulle limitazioni imposti e segnalare la posizione della valvola esterna di intercettazione generale del gas e dell'interrutto-re elettrico generale.
6.4 ESERCIZIO E MANUTENZIONE
1 - Si richiamano gli obblighi di cui all’art.11 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 (S.O.G.U. n. 242 del 14 ottobre 1993).
2 - Nei locali di cui al punto 4.2 è vietato depositare ed utilizzare sostanze infiammabili o tossi-che e materiali non attinenti all'impianto e devono essere adottate adeguate precauzioni affin-ché, durante qualunque tipo di lavoro, l'eventuale uso di fiamme libere non costituisca fonte di innesco.
TITOLO VII
IMPIANTI ESISTENTI
7.1 Gli impianti esistenti devono essere resi conformi alle presenti disposizioni. È tuttavia am-messo che:
- la superficie di aerazione sia inferiore a quella richiesta al punto 4.1.2, purché non inferiore a quella risultante dalla formula:
S > 8,6 Q (locali fuori terra);
S > 12, 9 Q (locali seminterrati ed interrati fino a quota -5 m);
S > 17,2 Q (locale interrato fra quota compresa tra -5 e -10 metri al di sotto del piano di ri-ferimento).
È consentito che l'altezza dei locali sia inferiore a quella prevista nella precedente normativa, nel rispetto dei punti 4.1.3. e 4.2.4. Per impianti di portata termica superiore a 350 kW l'altez-za non deve essere comunque inferiore a 2,5 m.
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